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LA NUOVA LEGGE SULL'AUTONOMIA DELLE REGIONI - COSA PREVEDE IN DETTAGLIO - I TIMORI DEI CITTADINI

Il Senato ha approvato il disegno di legge sull’Autonomia differenziata delle Regioni a Statuto ordinariocon 110 voti favorevoli, 64 contrari e 30 astenuti. Il provvedimento passa ora alla Camera dei Deputati.

Il ddl definisce le procedure legislative e amministrative da seguire per l’applicazione dell’articolo 116 della Costituzione che prevede la possibilità di accordare, alle Regioni a Statuto ordinario, una serie di materie di competenza esclusiva.

Dopodiché dovrà esserci un’intesa tra lo Stato e le Regioni che chiedono l’autonomia differenziata. Le richieste avvengono su iniziativa delle stesse regioni. Vediamo cosa prevede la riforma.

Come nasce l’Autonomia differenziata?

L’Autonomia differenziata è una modifica legislativa nata nel 2001 che ha portato alla revisione del Titolo V della Costituzione Italiana. Fu promossa dal centrosinistra e ha introdotto all’articolo 117 della Costituzioneuna novità sostanziale. La norma infatti indica 17 materie di competenza esclusiva dello Stato (tra cui la politica estera e monetaria, la difesa, la giurisdizione, le dogane, la moneta e la tutela del risparmio, le leggi elettorali, le norme generali sull’istruzione, ecc.) per poi lasciare tutte le altre materie alla legislazione delle singole Regioni.

In pratica le Regioni sono diventate responsabili di tutti i settori normativi non espressamente attribuiti allo Stato.

Non solo. L’articolo 116 della Costituzione permette alle Regioni ordinarie di richiedere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Questo significa che le Regioni possono ora esigere dallo Stato maggiori poteri e una maggiore autonomia rispetto a quanto era previsto precedentemente, potendo così gestire in modo più indipendente alcuni aspetti del loro territorio e delle loro competenze.

Tutto ciò, però, sino ad oggi non è mai stato attuato nonostante i numerosi tentativi. Sicché le Regioni hanno avuto autonomia normativa sostanzialmente limitata.

In cosa consiste la nuova Autonomia differenziata?

L’attuale introduzione di ulteriori forme e condizioni particolari di Autonomia differenziata, proprio come previsto dall’articolo 116 della Costituzione, avviene oggi tramite una legge ordinaria rinforzata dello Stato. Questo tipo di legge richiede un processo legislativo specifico: deve essere approvata da entrambe le Camere del Parlamento Italiano con la maggioranza assoluta dei loro componenti. In altre parole, per diventare efficace, la legge non solo necessita del sostegno della maggioranza dei presenti durante il voto, ma deve ottenere il favore della maggioranza dell’intero organo legislativo.

Veneto e Lombardia hanno chiesto di poter decidere su tutte le 23 materie.

È importante notare che non esiste un numero minimo di materie che una Regione può richiedere, lasciando così spazio a un’ampia flessibilità in base alle specifiche esigenze e priorità di ciascuna Regione.

Quando avverrà il trasferimento di funzioni alle Regioni?

Il trasferimento di funzioni dalle competenze statali alle Regioni avverrà solo dopo la Conferenza Stato-Regioni e soprattutto la determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (Lep), come specificato nell’articolo 4. Questo significa che il trasferimento di competenze non è immediato, ma è subordinato alla definizione dei Lep. Inoltre, il trasferimento è vincolato alle risorse finanziarie disponibili, come stabilite nella legge di bilancio. Questo processo assicura che il trasferimento di competenze avvenga in modo responsabile e sostenibile, garantendo che le Regioni abbiano le risorse necessarie per gestire efficacemente le nuove aree di competenza.

L’approvazione del Senato attua l’autonomia?

No, e non solo perché è una prima lettura di un Ddl che passa alla Camera. Il testo è una legge quadro, che (articolo 1) «definisce i princìpi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia», e disciplina le «modalità procedurali di approvazione delle intese fra Stato e Regione».

La riforma dell’Autonomia differenziata segue un cronogramma ben definito.

Dopo l’entrata in vigore del disegno di legge (ddl), potranno partire le trattative fra Stato e Regioni. Stato e Regioni avranno 5 mesi di tempo per raggiungere un accordo. Questo accordo può avere una durata massima di 10 anni, dopodiché può essere rinnovato.

Tuttavia, per la maggior parte delle materie il trasferimento è subordinato alla definizione dei i livelli e gli importi dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (Lep - livelli essenziali delle rpestazioni).

Il governo ha un periodo di 24 mesi per emanare uno o più decreti legislativi che stabiliscano i Lep.  In alternativa, l’accordo può essere concluso in anticipo, a condizione che venga dato un preavviso di almeno 12 mesi.

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