ANZIANI - Delega al Governo in materia di politiche per le PERSONE ANZIANE. Legge 33/2023![]() Viene delineata in tale ambito una riforma articolata e complessiva, volta ad attuare alcune norme della legge di bilancio 2022 e, con specifico riferimento alla categoria degli anziani non autosufficienti, a realizzare uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che fissa al primo trimestre 2023 il traguardo per l'adozione della legge delega, e al primo trimestre 2024 il traguardo per l'approvazione dei decreti legislativi delegati. Il provvedimento muove dal riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio e dal principio di semplificazione e integrazione delle procedure di valutazione della persona anziana non autosufficiente * Ulteriori elementi di rilievo sono la definizione di una specifica governance nazionale delle politiche in favore della popolazione anziana, con il compito di coordinare gli interventi; * la promozione di misure a favore dell'invecchiamento attivo e dell'inclusione sociale; * la promozione di nuove forme di coabitazione solidale per le persone anziane e di coabitazione intergenerazionale, anche nell'ambito di case-famiglia e condomini solidali, aperti ai familiari, ai volontari e ai prestatori di servizi sanitari, sociali e sociosanitari integrativi; * la promozione d'interventi per la prevenzione della fragilità delle persone anziane; * l'integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD); * il riconoscimento del diritto delle persone anziane alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso hospice; * la previsione d'interventi a favore dei caregiver familiari Viene demandata ai decreti legislativi delegati anche: - la definizione di popolazione anziana non autosufficiente; - la definizione del sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA). Il provvedimento è stato esaminato in prima lettura dal Senato che ne ha concluso l'esame con alcune modifiche lo scorso 8 marzo SPECIFICHE Il disegno di legge è composto da 9 articoli: - l'articolo 1 reca le definizioni, delineando in tal senso l'ambito di intervento del disegno di legge di delega; - l'articolo 2 definisce oggetto, principi e criteri direttivi generali della delega ed istituisce il Comitato interministeriale per la popolazione anziana - l'articolo 3 delega il Governo a adottare entro il 31 gennaio 2024 uno o più decreti legislativi per la definizione di misure intese alla promozione dell'invecchiamento attivo e della dignità, autonomia e inclusione sociale degli anziani e alla prevenzione della loro fragilità; - la disciplina di delega di cui all'articolo 4 (il quale, così come l'articolo 5, è espressamente dedicato alla non autosufficienza) ha l'obiettivo di riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso l'individuazione di un unico centro di spesa e di responsabilità in ambito LEPS, ; - l'articolo 5 reca una delega al Governo, da esercitarsi entro il 31 gennaio 2024, in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti. per coloro che optino per essa, una prestazione universale, graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona. Gli aventi titolo all'indennità di accompagnamento hanno la facoltà di optare in maniera espressa per la nuova prestazione (al Governo è demandata la disciplina della reversibilità della scelta), che ingloba l'erogazione monetaria e i servizi alla persona. - l'articolo 6 definisce il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi delegati: sui decreti deve essere acquisita la previa intesa in Conferenza unificata; successivamente sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. - l'articolo 7 reca la clausola di salvaguardia degli statuti e delle relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; - l'articolo 8 reca le disposizioni finanziarie, specificando le risorse per attuare le misure previste dalle discipline di delega in oggetto; - l'articolo 9 dispone sull'entrata in vigore del provvedimento, fissandola al giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Per gli iscritti al servizio gratuito di assistenza di GUARDIACIVICA Quesiti, informazioni e dettagli: mail = info@guardiacivica.it whatsapp = 347 0862930 |