Proposta di Legge Costituzionale: valore educativo e psicofisico dell'attività sportiva Secondo la proposta di legge costitizionale A.C. 3531, la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. La relazione di accompagnamento svolta per l'Assemblea del Senato pone in luce il senso e la portata precettiva della norma. B) In secondo luogo, la scelta del verbo "riconosce" richiama, all'evidenza, la formula linguistica dell'articolo 2 della Carta, lasciando trasparire la visione dell'attività sportiva come realtà "pre-esistente", in qualche senso "pre-giuridica", di cui la Repubblica è chiamata a prendere atto, offrendole al contempo tutela e promozione. Il contenuto assiologico dell'attività sportiva, poi, è declinato su tre direttrici, che fra loro non si pongono in rapporto gerarchico, bensì equiordinato e complementare. Quanto alla scelta della locuzione da impiegare, la relazione illustrativa svolta per l'Assemblea del Senato precisa che l'espressione "attività sportiva" è stata preferita a "sport" perché quest'ultimo, pur essendo un termine ormai entrato nella lingua italiana, è pur sempre una parola straniera, e quindi non è stato ritenuto opportuno inserirlo nella Costituzione. Infine, la formula secondo cui è riconosciuto il valore dell'attività sportiva "in tutte le sue forme" è volta a esplicitare che la norma abbraccia lo sport nella sua accezione più ampia (professionistico, dilettantistico, amatoriale, organizzato o non organizzato). Il progetto di legge costituzionale all'esame della Camera è stato approvato - in prima deliberazione - dall'Assemblea del Senato nella seduta del 22 marzo 2022 con 213 vori favorevoli, 5 voti contrari e 13 astenuti. |