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Proposta di Legge Costituzionale: valore educativo e psicofisico dell'attività sportiva

Secondo la proposta di legge costitizionale A.C. 3531, la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.

La relazione di accompagnamento svolta per l'Assemblea del Senato pone in luce il senso e la portata precettiva della norma.

A) Anzitutto, l'attribuzione alla Repubblica del compito di riconoscere il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva deve essere letta in combinato disposto con l'articolo 114 Cost., implicando che ad esso siano chiamati tutti gli enti costitutivi della stessa Repubblica (Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni), ciascuno secondo le rispettive competenze.

B) In secondo luogo, la scelta del verbo "riconosce" richiama, all'evidenza, la formula linguistica dell'articolo 2 della Carta, lasciando trasparire la visione dell'attività sportiva come realtà "pre-esistente", in qualche senso "pre-giuridica", di cui la Repubblica è chiamata a prendere atto, offrendole al contempo tutela e promozione.

Il contenuto assiologico dell'attività sportiva, poi, è declinato su tre direttrici, che fra loro non si pongono in rapporto gerarchico, bensì equiordinato e complementare.

La collocazione all'articolo 33 – come chiarisce la relazione – ha reso preferibile indicare
* per primo il valore educativo, legato allo sviluppo e alla formazione della persona.
* A questo si affianca il valore sociale: lo sport, infatti, rappresenta spesso un fattore di aggregazione e uno strumento d'inclusione per individui o cerchie di soggetti in condizioni di svantaggio o marginalità del più vario genere, quali quelle di tipo socio-economico, etnico-culturale o fisico-cognitivo.
* Infine, lo sport ha una innegabile correlazione con la salute, specie intesa nella sua più moderna concezione di benessere psico-fisico integrale della persona, anziché come mera assenza di malattia.

Quanto alla scelta della locuzione da impiegare, la relazione illustrativa svolta per l'Assemblea del Senato precisa che l'espressione "attività sportiva" è stata preferita a "sport" perché quest'ultimo, pur essendo un termine ormai entrato nella lingua italiana, è pur sempre una parola straniera, e quindi non è stato ritenuto opportuno inserirlo nella Costituzione.

Infine, la formula secondo cui è riconosciuto il valore dell'attività sportiva "in tutte le sue forme" è volta a esplicitare che la norma abbraccia lo sport nella sua accezione più ampia (professionistico, dilettantistico, amatoriale, organizzato o non organizzato).

Il progetto di legge costituzionale all'esame della Camera è stato approvato - in prima deliberazione - dall'Assemblea del Senato nella seduta del 22 marzo 2022 con 213 vori favorevoli, 5 voti contrari e 13 astenuti.

GuardiaCivica - Proposta di Legge Costituzionale: valore educativo e psicofisico dell'attività sportiva

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