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AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: le iniziative volte a rivedere l'intera disciplina

La legge 9 gennaio 2004, n. 6 introduce nel codice civile la figura dell'amministratore di sostegno  presentata come una forma di tutela giuridica più blanda ed elastica rispetto all'interdizione e all'inabilitazione

L'ART. 4040 DEL CODICE CIVILE

Art. 404 - Amministrazione di sostegno - La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

LIMITATA LA LIBERTA DEGLI INTERESSATI ?  I vari problemi riscontrati

a) Secondo molti, la figura dell'Amministratore di sostegno è diventata, in molti casi, uno strumento attraverso il quale è possibile limitare fortemente la libertà e violare i diritti dei diretti interessati cosiddetti «beneficiari»;

b) si è venuta a instaurare la tendenza da parte dell'amministratore di sostituirsi completamente al «beneficiario», nonostante ciò non sia previsto dalla legge;

c) I Giudici Tutelari danno troppo facilmente decreti che conferiscono «ampi poteri» agli amministratori di sostegno, spesso estranei alla famiglia, in cui si prevede, oltre alla gestione del patrimonio, anche il consenso informato ai trattamenti sanitari, ai ricoveri, agli esami diagnostici e altro, spesso in presenza di soggetti assolutamente capaci di esprimere un giudizio, parere, consenso o dissenso;

d) a volte vi è costrizione sul soggetto debole sottoposto a tutela, il quale non ha possibilità di replica, ed il Giudice Tutelare si interfaccia solo con l'Amministratore di Sostegno

e) la Legge non offre alcuna certezza sul grado di infermità e dell'incapacità sufficienti a limitare la libertà della persona

la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,  sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007 e ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, all'articolo 12 riconosce a tali persone piena capacità giuridica, ne sancisce «pari riconoscimento davanti alla legge» e stabilisce che il supporto al processo decisionale venga effettuato nel rispetto della loro volontà e delle loro preferenze;

In PARLAMENTO si sta chiedendo al GOVERNO ed al Ministro della Giustizia che tipo di inziativa normativa si intenda intraprendere a riguardo

Ministero della Giustizia - Dichiarazioni - La legge in questione è stata emanata per evitare la rigidità dei due istituti della INTERDIZIONE  e della INABILITAZIONE. Inoltre i Giudici sono soggetti a diversi controlli, così come l'Amministratore di sostegno. 

In ogni caso si sta discutendo sulle eventuali modifiche della Legge 9 gennaio 2004, n. 6 , onde migliorarla e finalizzarla ad evitare il verificarsi delle problematiche sopra esposte.

GuardiaCivica - AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: le iniziative volte a rivedere l'intera disciplina

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