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CODICE DELLA STRADA - NOVITA' - cellulari, velocità, monopattini, animali, neopatentati, motocicli

Le novità introdotte alla Camera. Forte inasprimento delle pene per chi abbandona animali domestici causando incidenti gravi. Inasprimento delle sanzioni pecuniarie per chi guida con il telefono o altri dispositivi e per chi è recidivo nel superamento dei limiti di velocità in centro abitato. Obbligo di contrassegno identificativo e di copertura assicurativa per i monopattini, che potranno circolare soltanto in centro abitato. Forte inasprimento delle pene per chi abbandona animali domestici causando incidenti gravi e sospensione della patente per almeno sei mesi se l’abbandono viene fatto mediante l’utilizzo di un veicolo. Sono alcune delle principali novità introdotte dalla commissione trasporti della Camera al testo del disegno di legge C 1435-A recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice, attualmente all’esame dell’aula della Camera in prima lettura

Guida con il telefono

Per la guida facendo uso di apparecchi radiotelefonici, computer portatili, notebook, tablet o cuffie sonore, rispetto all’attuale importo di 165 euro è previsto l’aumento della sanzione pecuniaria a 250 euro della sanzione in caso di prima violazione e a 350 euro in caso di recidiva nel biennio.

Eccesso di velocità

Per l’ipotesi del superamento di oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h del limite massimo di velocità, la sanzione di 173 euro sarà aumentata a 220 euro se la violazione sarà compiuta all’interno di un centro abitato per almeno due volte nell’arco di un anno e scatterà altresì la sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.

Monopattini

I proprietari dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica avranno l’obbligo di chiedere il rilascio di apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il casco dovrà essere indossato da tutti i conducenti di monopattini, a prescindere dall’età. La circolazione sarà limitata alle sole strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h. Infine, diventerà obbligatoria l’assicurazione per la responsabilità civile

Abbandono di animali

Le pene previste dall’art. 589-bis, comma 1, del codice penale sull’omicidio stradale e dall’art. 590-bis sulle lesionali personali stradali gravi o gravissime si applicheranno anche a chi abbandonerà animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, qualora dall’abbandono derivi un incidente stradale che cagioni rispettivamente la morte o lesioni personali. Invece, con riferimento all’art. 727 del codice penale, la pena prevista per chi abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività sarà aumentata di un terzo qualora avvenga su strada o nelle relative pertinenze; inoltre, se il fatto è commesso mediante l’uso di veicoli, scatterà anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

Neopatentati

Vengono allungate nel tempo, ma alleggerite, le restrizioni per i neopatentati di cat. B, che per i primi tre anni (non più soltanto per il primo anno) potranno guidare autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, fino a 75 kW/t (rispetto all’attuale limite più restrittivo di 55 kW/t) e veicoli di categoria M1, anche elettrici o ibridi plugin, con potenza massima di 105 kW (anziché 70 kW)

Motocicli in autostrada

Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali potranno circolare i motocicli di cilindrata non inferiore a 120 centimetri cubici se a motore termico ovvero di potenza non inferiore a 6 kW se a motore elettrico solo se condotti da un soggetto di maggiore età.

Esercitazioni alla guida

L'aspirante al conseguimento della patente di categoria B potrà esercitarsi alla guida soltanto dopo aver effettuato esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna, che dovranno essere certificate dall'autoscuola.

Locazione senza conducente

Anche i veicoli aventi più di nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, potranno essere destinati alla locazione senza conducente.

Ztl territoriali

Le regioni e le province di Trento e Bolzano e gli enti proprietari e gestori delle infrastrutture stradali interessate, ubicate fuori centro abitato, potranno, previo parere vincolante della Prefettura, istituire zone a traffico limitato territoriali per straordinarie e motivate esigenze connesse alla tutela di particolari ambiti di rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica tutelati dall’Unesco, e comunque per periodi non superiori a cinque mesi all’anno

Fonte Testuale = Italiaoggi.it

GuardiaCivica - CODICE DELLA STRADA - NOVITA' - cellulari, velocità, monopattini, animali, neopatentati, motocicli

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