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I fastidi causati dai nostri vicini sono sempre punibili, ma non sono sempre "atti persecutori"

IL CONSUMATORE: HO AVUTO ENORMI FASTIDI DA P'ARTE DEL MIO VICINO CHE ALLA FINE HO DECISO DI CAMBIARE CASA E QUINDI VENDERLA -Ho fatto causa al vicino per il risarcimento dei danni, ho agito per "atti persecutori" che come saprete è punito dal c.p. ma il Giudice mi ha dato torto. Ma che giustizia è questa ?


GC: abbiamo dato uno sguardo alla sentenza ed abbiamo verificato che il Giudicie non ha ritenuto i fastidi causati dal vicino di casa "atti persecutori"


LA SENTENZA


La casa è stata venduta ma in precedenzasi era già stata la manifestazione di volontà a venderla


Nota GC: 


* Non può essere ritenuto colpevole per il reato di atti persecutori il condomino che compie atti idonei a cagionare una continua fonte di disturbo, disagio, fastidio nel vicino. D


* Dovete stare attenti a parlare di atti persecutori perchè questa è una fattispece prevista dal c.p. nell'articolo 612 bis. Se leggete bene l'articolo, visto che qui lo citate, gli "Atti persecutori" sono quelli vertamente gravi che possono cambiare la propria vita


Art. 612-bis. Atti persecutori (1) (2) (3) (4)


Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita (5). 


La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici


 






E non è vero che non vi è tutela contro i fastidi provocati dai vicini. Vediamo cosa dice l'art. 612 del cp


 


ART 612 CP - Chiunque minaccia(1) ad altri un ingiusto danno(2) è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro. Se la minaccia(3) è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno(4). Si procede d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339(5), ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità


 


Si procede d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339(5), ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermitàSalvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumita’ propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita


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