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NON E’ AMMESSO POTARE I RAMI DELLA PIANTA DEL VICINO ANCHE SE INVADONO IL PROPRIO GIARDINO. PERCHE'?

SPECIALE - RAMI CHE INVADONO LA PROPRIETA' - Da una segnalazione inviata dal referente GUARDIACIVICA di CAPRAROLA (VT) - Via Giuseppe Mazzini n. 45 - 01032 Caprarola (VT) - mail: guardiacivicacaprarola@gmail.com - Responsabile: FABIO GOVERNATORI - Attivista M5S - Tel. 338 3701056


D: I rami del vicino invadono il mio spazio - Posso potare i rami ?


R: Innanzitutto è da annotare il codice civile


Art. 894.


Alberi a distanza non legale.


Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.


Secondo l’articolo 894 del Codice Civile il vicino può pretendere che siepi e alberi che invadono il suo spazio vengano tagliati, ma non si può in alcun modo provvedere alla potatura. Insomma, deve essere il proprietario ad occuparsene. Se si agisce in questo modo si rischia, a propria volta, di cadere in problematiche di tipo legale.






I PRINCIPI FISSATI DALLA LEGGE:


RADICI DELL'ALBERO DEL VICINO:  se invadono il nostro terreno, le possiamo tagliare (ovviamente recideremo solo la parte che ha oltrepassato il confine, senza accedere sulla proprietà altrui); quewsto lo possiamo fare in maniera utonoma


RAMI DELL'ALBERO: se invece sono i rami degli alberi del vicino ad invadere il nostro spazio, possiamo obbligarlo a reciderli.  Questo vuol dire che non possiamo prendere la sega e potare i rami, come invece abbiamo fatto con le radici, ma dovremo invece fare richiesta al proprietario dell’albero e lasciare che sia quest’ultimo ad agire.


Purtroppo la Legge fa questa differenzazione ! Perchè ? Perché questa differenza di trattamento tra radici e rami? Verosimilmente perché il legislatore pensava che la potatura di un ramo, per non danneggiare l’albero, vada fatta salendo sull’albero stesso, cosa che può avvenire però solo accedendo al terreno del vicino (e non quindi dal proprio). Così, per evitare invasioni non autorizzate della proprietà altrui, il taglio del ramo sporgente può essere una operazione che può fare solo il titolare del terreno su cui tale albero è piantato


NOTA 1: In verità, alcuni autori ritengono lecito tagliare il ramo sporgente purché non si acceda sul campo del vicino (l’opinione però non è condivisa da tutti perché non trova riscontro nella legge).


CASSAZIONE: La Cassazione ha detto che commette reato di danneggiamento chi si introduce nella proprietà del vicino per tagliare i rami sporgenti di una siepe che, oltrepassando la recinzione, ostacolano il passaggio della sua autovettura


CONSIGLI:  converrebbe chiedere bonariamente al vicino di tagliare i rami. In alternativa si fa autonomamente lettera di diffida  oppure tramite Legale minacciando anche un rimborso spese e danni


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