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SCUOLA e COVID - La situazione dopo la fine del periodo emergenziale

FRANCESCA ANNA RUGGIERO, Relatrice - Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

SCUOLA

L'articolo 9, commi 1 e 2, modifica, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, la disciplina relativa allo svolgimento delle attività nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale in presenza di casi di positività all'infezione da COVID-19 fra gli alunni.

La nuova disciplina, alla luce del progressivo miglioramento del quadro epidemiologico e della maggiore copertura vaccinale sottolineati dalla relazione illustrativa, prevede che le attività didattiche ed educative si svolgano tutte in presenza, a prescindere dal numero di casi di positività accertata, fatta eccezione per gli stessi soggetti positivi al COVID-19, per i quali restano ferme le norme sull'isolamento. 

DIDATTICA A DISTANZA IN ISOLAMENTO PER CHI LA RICHIEDE - Il perimetro applicativo dello strumento della didattica digitale integrata viene circoscritto ai soli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento che lo richiedano. In particolare, la fruizione avviene su richiesta della famiglia o, se maggiorenne, dello studente. 

SEMPLIFICAZIONE  -  È stata soppressa, nel corso dell'esame in Commissione, la previsione originaria contenuta nel decreto secondo cui la richiesta doveva essere accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dello stesso studente e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.

ALCUNE MISURE IGIENICHE DA RISPETTARE - Inoltre, viene disposta la proroga, dal 31 marzo 2022 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, dell'applicazione di alcune misure igienico-sanitarie nell'ambito del sistema scolastico. Nello specifico, è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 65 del 2017 - previsione che, nel corso dell'esame in Commissione, ha sostituito, con formulazione più puntuale, il limite previsto nel testo originario per i bambini sino a 6 anni di età - e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive. 

DISTANZA DI SICUREZZA  -È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. Resta fermo in ogni caso il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da COVID-19 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi.


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