SMART WORKING - Accordo raggiunto e siglato tra governo e parti sociali sullo smart working nel settore privato (linee di indirizzo) L'accordo assurge a quadro di riferimento, che le parti hanno condiviso, per la definizione dello svolgimento del lavoro in modalità agile: l'accordo contiene quindi linee di indirizzo che dovranno poi essere recepite nella contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale. I PRINCIPI FONDAMENTALI: 1) LA VOLONTARIETA' DEL RAPPORTO - si stabilisce che l’adesione al lavoro agile deve avvenire su base volontaria. L’adesione al lavoro agile potrà avvenire solo su base volontaria, a seguito di sottoscrizione tra azienda e lavoratore di un accordo individuale 2) IL CONTRATTO - E' subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale tra lavoratore e azienda. 3) NON OBBLIGATORIO - Se il lavoratore rifiuta il lavoro in modalità agile non potrà essere licenziato per giusta causa o giustificato motivo e non è rilevante sul piano disciplinare 4) DISCONNESSIONE - E' garantito il diritto alla disconnessione. Nell'accordo tra azienda e lavoratore occorre individuare la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa. Il Protocollo ribadisce che "vanno adottate specifiche misure tecniche e organizzative per garantire la fascia di disconnessione" 5) PARI TRATTAMENTO - E' garantito il diritto alla parità di trattamento economico rispetto ai colleghi che lavorano in presenza. L’accordo sottoscritto deve essere coerente con la contrattazione collettiva, con le leggi e con le linee guida definite nel Protocollo, pertanto lo smart working non può essere motivo di condizione lavorative peggiorative 6) DURATA - Il contratto tra azienda e lavoratore deve prevedere la durata dello stesso accordo sul lavoro agile (a termine o a tempo indeterminato) e l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali. L’azienda potrebbe anche chiedere - per motivi di sicurezza dei dati aziendali - l’esclusione di alcuni luoghi di lavoro, ad esempio vietare che il lavoro sia svolto da un tavolino di un bar 7) ORARI DI LAVORO - non vi è un preciso orario di lavoro e vi è una certa autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati. Dovrà rispettare l’organizzazione delle attività assegnate a garanzia dell’operatività dell’azienda e dell’interconnessione tra le varie funzioni aziendali. Possono essere comunque previste delle fasce orarie. Non è previsto lavoro straordinario. 8) PERMESSI - E' possibile richiedere «ove ne ricorrano i relativi presupposti», la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge (ad es. permessi per particolari motivi personali o familiari) 9) MALATTIE ED INFORTUNI - In caso di assenze per malattie, infortuni, permessi retribuiti, ferie, il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa. Il lavoratore ha diritto alla tutela assicurativa contro infortuni sul lavoro e le malattie professionali (interna ed esterna all'Azienda) 10) LUOGO DI LAVORO - si può individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile, però questo deve avere caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza, con attenzione particolare al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali nonché alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali. La contrattazione collettiva può individuare i luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro in modalità agile per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati. 11) GLI STRUMENTI DI LAVORO - il datore di lavoro fornisce gli strumenti tecnologici ed informatici necessari e sosteine le spese di manutenzione. In caso di furto delle attrezazature, il lavoratore avverte tempestivamente l'Azienda e, in caso di Susa diretta negligenza, risponde del danno 12) INCENTIVI - Il protocollo prevede la necessità di incentivare l’utilizzo corretto del lavoro agile anche tramite un incentivo pubblico destinato alle aziende che regolamentino il lavoro agile con accordo collettivo |