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CONDOMINIO - CASSAZIONE - Anche un solo condomino può chiedere i danni per il rumore

Il risarcimento è dovuto quando sono alterati il ritmo sonno/veglia e le ordinarie occupazioni: non serve che la molestia sia lamentata da più persone. 

Paga i danni chi produce rumore intollerabile all’interno del condominio, impedendo ai vicini di attendere alle proprie occupazioni e al riposo. È la soluzione della Corte di appello di Milano (accolta dalla Cassazione con sentenza 18377/2021) che riformava, ai fini civili , la sentenza del Tribunale.

La tesi dell’«assorbimento»

Per il Tribunale il fatto non costituisce reato ai fini dell’articolo 659 del Codice penale, perché ha ritenuto che l’ipotesi dell’articolo 659 sia stata depenalizzata dalla legge quadro sul rumore (447/1995) che sanziona la produzione del rumore in via amministrativa. La Corte d’appello, invece, ha giudicato la sussistenza del reato e condannato l’imputata a risarcire il danno a favore della parte lesa.

I motivi del ricorso

La condannata ricorreva in Cassazione sostenendo che la parte lesa sarebbe stata carente di interesse ad impugnarla, poiché non residente nel condominio e quindi non fosse stata danneggiata dal rumore, e infine che, nel liquidare il danno, la Corte d’appello non avrebbe accertato la sussistenza del nesso di causalità tra le emissioni e il danno. La Cassazione ha però dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento di 3mila euro alla cassa delle ammende e delle spese di giudizio della parte lesa (altri 3.500 euro).

La sussistenza del danno

Il giudice di legittimità ha affermato che il reato è esistente qualora , come nel caso trattato, la condotta della ricorrente abbia turbato la pubblica quiete e abbia prodotto rumori che abbiano avuto una notevole diffusività e disturbato, in un condominio, un numero indeterminato di persone , anche se tra di esse solo una se ne è lamentata.

Il danno, per la Cassazione , è stato legittimamente liquidato a favore della parte lesa , poiché la Corte di appello, con una motivazione congrua, ha giustificato in via equitativa, la sussistenza del danno a causa della durata delle emissioni e del disturbo arrecato, in termini di alterazione del ritmo sonno – veglia , della vita famigliare e delle ordinarie occupazioni serali . Per la Cassazione, nella liquidazione del danno morale , la valutazione del giudice , quando è affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è un giudizio di fatto sottratto al sindacato di legittimità, se è sorretta da una congrua motivazione.

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