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DECRETO RIAPERTURE - 18 maggio 2021, n. 65. In GU 17/2021

DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65 - Misure urgenti relative  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19. (21G00078)  (GU n.117 del 18-5-2021). Il cosiddetto "Decreto Riaperture".

Limiti orari agli spostamenti 

   1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti  di  cui ai  provvedimenti  adottati  in  attuazione   dell'articolo   2   del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno  inizio  alle  ore  23:00  e terminano alle ore  5:00  del  giorno  successivo,  fatti  salvi  gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. 

  2. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i  limiti  orari agli spostamenti di cui al comma 1 hanno  inizio  alle  ore  24:00  e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo. 

  3. Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 per eventi di particolare rilevanza.  

  4. Dal 21 giugno 2021, in zona  gialla,  cessano  di  applicarsi  i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati  in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n.  19  del  2020,  come rideterminati dal presente articolo. 

  5. Nelle  zone  bianche  non  si  applicano  i  limiti  orari  agli spostamenti di cui al presente articolo. 

Attivita' dei servizi di ristorazione

   1. Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attivita' dei servizi  di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono  consentite,  anche al chiuso, nel rispetto dei limiti  orari  agli  spostamenti  di  cui all'articolo 1, nonche' di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020,  n.  33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Attivita' commerciali all'interno di mercati e centri commerciali 

   1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attivita' degli  esercizi commerciali  presenti  all'interno   dei   mercati   e   dei   centri commerciali,  gallerie  commerciali,  parchi  commerciali   e   altre strutture ad essi assimilabili possono  svolgersi  anche  nei  giorni festivi e prefestivi  nel  rispetto  di  protocolli  e  linee  guida, adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n.  33 del 2020. 

Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere 

   1. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla,  le  attivita'  di  palestre sono consentite in conformita'  ai  protocolli  e  alle  linee  guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal  Comitato  tecnico-scientifico,  a condizione  che   sia   assicurato   il   rispetto   della   distanza interpersonale di almeno due metri e che i  locali  siano  dotati  di adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo. 

  2. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita' di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformita' ai protocolli e  alle  linee  guida  adottati  dalla  Presidenza  del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  dello  sport,  sentita  la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla  base  di  criteri definiti dal  Comitato  tecnico-scientifico,  fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.  

  3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita dei  centri benessere in conformita'  alle  linee  guida  adottate  ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

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* VAI AL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO  

GuardiaCivica - DECRETO RIAPERTURE - 18 maggio 2021, n. 65. In GU 17/2021

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