DECRETO RIAPERTURE - 18 maggio 2021, n. 65. In GU 17/2021 DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65 - Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00078) (GU n.117 del 18-5-2021). Il cosiddetto "Decreto Riaperture". Limiti orari agli spostamenti 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno inizio alle ore 23:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. 2. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui al comma 1 hanno inizio alle ore 24:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo. 3. Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 per eventi di particolare rilevanza. 4. Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, come rideterminati dal presente articolo. 5. Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti di cui al presente articolo. Attivita' dei servizi di ristorazione 1. Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attivita' dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all'articolo 1, nonche' di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Attivita' commerciali all'interno di mercati e centri commerciali 1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attivita' degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi nel rispetto di protocolli e linee guida, adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere 1. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attivita' di palestre sono consentite in conformita' ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo. 2. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita' di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformita' ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. 3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita dei centri benessere in conformita' alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. ____________________________________ * VAI AL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO |