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Dal 1° gennaio si applicano le nuove definizioni di finanziamento deteriorato. Non più compensabili gli importi scaduti con altri margini disponibili

A partire dal 1° gennaio 2021 si applica una nuova nozione di credito deteriorato o in “default” che identifica lo stato di inadempienza di un cliente verso la banca. La nuova normativa prevede modalità di accertamento, uniformi a livello europeo, più stringenti rispetto a quelle adottate fino ad ora.

È importante conoscere le nuove disposizioni per evitare il default anche nel caso di importi di modesta entità, conoscendo i limiti di tolleranza nel caso in cui non si riescano a rispettare puntualmente le scadenze di pagamento previste dal contratto.

Importi rilevanti e tempi lunghi

Le esposizioni verso una banca o un intermediario finanziario sono classificate come deteriorate se il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni consecutivi (in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180) e, nel contempo, l'obbligazione sia considerata rilevante, ossia abbia superato una prefissata soglia di materialità.

Dal 1° gennaio 2021 questa soglia diventa più stringente. La classificazione a “default” avverrà automaticamente per arretrati relativi a uno o più finanziamenti di ammontare superiore a 500 euro (soglia assoluta) che rappresentino più dell'1% del totale delle esposizioni dell'impresa verso la banca (soglia relativa). Per le persone fisiche e le Pmi con esposizioni nei confronti della stessa banca di un ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro (cosiddette esposizioni al dettaglio), la soglia in valore assoluto è ridotta a 100 euro.

Stop alle compensazioni

Inoltre, diversamente dal passato, non sarà più consentito compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (i cosiddetti margini disponibili). In questo caso è necessario che il debitore si faccia parte attiva utilizzando il margine disponibile per far fronte al pagamento scaduto.

Nel caso di gruppi bancari, la soglia si calcola sommando tutte le esposizioni nei confronti dei soggetti appartenenti al gruppo. In questo contesto, inoltre, il “default” presso una singola entità può determinare un'analoga classificazione anche da parte delle altre banche e intermediari appartenenti allo stesso conglomerato.

Considerando l'attuale situazione congiunturale, per gli intermediari finanziari non appartenenti a gruppi bancari o non inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata e per i gruppi finanziari la soglia di rilevanza “relativa” per le esposizioni creditizie in arretrato è fissata al 5% fino al 31 dicembre 2021.

Si ricorda che la classificazione come credito deteriorato di una singola esposizione comporta l'automatico default di tutte le esposizioni dell'impresa nei confronti della stessa banca, salvo che per quelle classificate “al dettaglio”. In quest'ultimo caso, la banca può decidere di applicare la definizione di default a livello di singola linea di credito. Lo stato di deterioramento di un'impresa, inoltre, può ripercuotersi negativamente su un soggetto connesso per effetto di un legame giuridico o economico (cosiddetto effetto contagio).

Via d’uscita dal default

È prevista la possibilità di uscita dallo stato di default. Secondo la nuova disciplina, ciò può avvenire trascorsi almeno tre mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per tale classificazione. Durante questo periodo la banca è tenuta a valutare l'effettività e la permanenza del miglioramento della qualità creditizia del cliente.

Resta ancora valida la disposizione per cui, pur in assenza di arretrati rilevanti da oltre 90 giorni, la banca è tenuta a classificare la posizione in default qualora, sulla base delle informazioni in suo possesso, ritenga improbabile il recupero del proprio credito senza il ricorso all'escussione di eventuali garanzie, ovvero l'impresa non sia comunque in grado di adempiere correttamente alle proprie obbligazioni.

Misure di tolleranza

Per le esposizioni che hanno subito modifiche dei termini e delle condizioni contrattuali nonché per i rifinanziamenti totali o parziali del debito (cosiddette misure di tolleranza o forbearance), sono previste modalità ancora più stringenti per la classificazione dell'operazione in default. In questi casi, infatti, la situazione di deterioramento si accerta quando la rinegoziazione delle condizioni contrattuali comporta una remissione del debito o un differimento dei pagamenti per un ammontare complessivo superiore all'1 per cento.

È importante sottolineare che la nuova disciplina non modifica nella sostanza i criteri di segnalazioni alla Centrale dei rischi. Inoltre, essa non introduce nessun divieto di sconfinamento se questo è consentito dalla banca nel rispetto della propria policy interna. La condizione di default, tuttavia, rappresenta un indicatore di cattiva qualità del credito e incide sul relativo costo. Per questa ragione si riflette sulla relazione con la banca che potrebbe adottare iniziative finalizzate alla regolarizzazione del rapporto.

GuardiaCivica - Dal 1° gennaio si applicano le nuove definizioni di finanziamento deteriorato. Non più compensabili gli importi scaduti con altri margini disponibili

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