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Compass, futuro e agos: il Tribunale di Milano intima di rimborsare le spese sui finanziamenti estinti in anticipo

Il Tribunale di Milano ha accertato la nullità delle clausole contrattuali utilizzate da Compass, Futuro e Agos fino ad aprile 2020, che regolano l’estinzione anticipata dei prestiti e che prevedono la non rimborsabilità di tutti i costi sostenuti

ll tribunale  ha affermato l’applicabilità della sentenza della Corte di giustizia della UE dello scorso 11 settembre per tutti i contratti stipulati a partire da settembre 2010 e fino a dicembre 2019.

IL FATTO

Nel corso del giudizio le società finanziarie hanno sostenuto l’inapplicabilità della sentenza della Corte di giustizia per tutte le estinzioni anticipate precedenti al 5 dicembre 2019, data in cui la Banca d’Italia ha emanato una circolare che invitava gli intermediari ad adeguarsi al diritto europeo.

Il tribunale di Milano, confermando quanto già deciso dal tribunale di Torino, ha inibito alle tre società il comportamento illegittimo consistente nella riduzione dei soli costi recurring (ovvero correlati ad attività destinate a svolgersi nel corso dell’intero rapporto) e non del costo totale del credito comprensivo delle spese fisse, di istruttoria finanziate, dei costi up-front o istantanei o comunque non dipendenti dalla durata del prestito, in caso di estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori prima del 4 dicembre 2019.

Nei prossimi 60 giorni, le società finanziarie dovranno comunicare l’illegittimità delle clausole e i diritti dei consumatori ad ottenere la restituzione dei costi up-front con una pubblicazione sui loro siti Internet e con una comunicazione indirizzata a tutti i clienti.

Al più presto inoltre auspichiamo che la Banca d’Italia nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di tutela della clientela prenda una posizione chiara in merito, obbligando tutti gli intermediari ad ottemperare alla sentenza della Corte di giustizia anche per le estinzioni precedenti alla propria circolare del dicembre 2019”.

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