CAPO I
OGGETTO
Articolo 1
(Finalità e ambito della legge)
1. Le disposizioni della presente legge
stabiliscono principi e norme in materia di
funzioni, organizzazione e attività delle
Autorità indipendenti di regolazione,
vigilanza e garanzia dei mercati, al fine di
rafforzarne e razionalizzarne i compiti di
promozione della concorrenza e dei diritti
dei consumatori e degli utenti; di
protezione di diritti e interessi di
carattere fondamentale stabiliti dalla
Costituzione e dai Trattati europei; di
promozione della trasparenza dei mercati e
di vigilanza prudenziale; di regolazione dei
mercati nei casi in cui la concorrenza non
sia sufficiente; di tutela della
concorrenza. Restano ferme, in quanto
compatibili con la presente legge, le
discipline relative alle singole Autorità.
2. Le disposizioni della presente legge sono
adottate nell’esercizio della competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia
di tutela della concorrenza, di tutela del
risparmio e mercati finanziari, di garanzia
dei livelli essenziali dei diritti civili e
sociali dei cittadini consumatori e utenti,
nonché in materia di ordinamento degli enti
pubblici nazionali.
3. Restano ferme le funzioni di indirizzo e
di alta vigilanza del Governo e dei Ministri
nelle materie di cui alla presente legge e
le competenze di regioni ed enti locali
previste dalla normativa vigente.
Capo II
Autorità di regolazione dei servizi di
pubblica utilità
Articolo 2
(Disposizioni generali sulle Autorità di
regolazione dei servizi di pubblica utilità)
1. Al fine di accelerare e rendere effettiva
l’introduzione della concorrenza, le
Autorità di regolazione dei servizi di
pubblica utilità, sentita l’Autorità garante
della concorrenza e del mercato e nel
rispetto delle procedure di cui all’art. 18
della presente legge, possono adottare
misure temporanee di regolazione
asimmetrica, nell’ambito dei poteri
conferiti dalla legge e nel rispetto
dell’ordinamento comunitario.
2. Nei casi di grave turbamento al
funzionamento del mercato da cui derivi la
lesione potenziale o attuale dei diritti dei
consumatori e degli utenti, l’Autorità di
regolazione competente per settore può
adottare misure urgenti a tutela dei diritti
dei consumatori e degli utenti, nel rispetto
dell’ordinamento comunitario. L’Autorità di
regolazione può adottare tali misure anche
in via cautelare, sentite in forma
semplificata e abbreviata le imprese
interessate.
3. Sono Autorità di regolazione dei servizi
di pubblica utilità ai fini della presente
legge:
a) l’Autorità per l’energia elettrica e il
gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n.
481 e successive modificazioni e
integrazioni, comprese quelle disposte dalla
presente legge;
b) l’Autorità per i servizi e l’ uso delle
infrastrutture di trasporto, istituita
dall’articolo 5 della presente legge;
c) l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, di cui alla legge 31 luglio
1997, n. 249, e successive modificazioni e
integrazioni, comprese quelle disposte dalla
presente legge.
Articolo 3
(Disposizioni relative all’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni)
1. Le funzioni di Autorità nazionale di
regolamentazione postale previste dal
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
e successive modificazioni e integrazioni in
attuazione della normativa comunitaria, sono
trasferite all’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Fino
all’entrata in vigore della norma che
dispone la riduzione a 5 del numero dei
commissari dell’Autorità di cui all’art. 16
della presente legge, le competenze in
materia di regolamentazione postale sono
esercitate dalla Commissione per le
infrastrutture e le reti istituita presso
l’Autorità. Restano ferme le altre
competenze in materia postale del Ministro e
del Ministero delle comunicazioni, compresi
i poteri di indirizzo e di definizione delle
politiche di settore, anche in riferimento
alla individuazione del servizio universale,
all’emissione di carte valori postali e alla
definizione del contenuto e alla stipula del
contratto di programma con il fornitore del
servizio universale.
2. Al fine di consentire l’esercizio delle
nuove competenze attribuite, l’organico
dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni è accresciuto di trenta unità.
Il personale è selezionato per pubblico
concorso. Fino al trenta per cento dei posti
a concorso può essere riservato al personale
operante presso l’Autorità nazionale di
regolamentazione del settore postale.
L’applicazione agli operatori del mercato
postale dei meccanismi di autofinanziamento
previsti dalla normativa vigente è
disciplinata in conformità a quanto previsto
dall’articolo 17, comma 4, della presente
legge.
3. Alla scadenza del mandato dell’attuale
consiliatura dell’Agcom, secondo quanto
previsto dall’art. 16 della presente legge,
le competenze attualmente ripartite tra le
commissioni e il consiglio previsti dalla
legge n. 249/1997 sono attribuite al
collegio. Le commissioni e il consiglio sono
sciolti.
Articolo 4
(Disposizioni relative all’Autorità per
l’energia elettrica e il gas)
1. Al fine di promuovere l’efficienza, l’economicità
e la trasparenza nella gestione dei servizi
idrici e di garantire i diritti dei
consumatori e degli utenti, ferme restando
le competenze di regioni ed enti locali e le
disposizioni circa il regime pubblico delle
risorse idriche e della gestione dei servizi
idrici, le funzioni di regolazione e
controllo attualmente svolte dal Comitato
interministeriale per la programmazione
economica (Cipe), dal Nucleo di Attuazione e
Regolazione dei Servizi di Pubblica Utilità
(Nars), dal Comitato per la vigilanza
sull’uso delle risorse idriche e
dall’Osservatorio sui servizi idrici di cui
agli articoli 21 e 22 della legge n. 36/1994
sono trasferite all’Autorità per l’energia
elettrica e il gas, che le esercita anche
avvalendosi dei poteri di cui all’art. 2
della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Restano ferme le competenze del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare in materia di tutela delle
risorse idriche.
2. Ai fini di cui al comma 1, oltre a
esercitare i poteri generali di cui all’art.
2 della legge n. 481/1995, l’Autorità:
a) propone gli adeguamenti degli atti tipo,
delle concessioni e delle convenzioni alle
amministrazioni competenti in base
all'andamento delle gestioni e alle esigenze
degli utenti; i soggetti che non si adeguino
a dette proposte sono tenuti a darne
comunicazione motivata all’Autorità;
b) definisce indici di produttività per la
valutazione anche su base comparativa della
efficienza e della economicità delle
gestioni a fronte dei servizi resi;
c) determina parametri e criteri per la
definizione delle tariffe in armonia con i
principi fissati dalla legge n. 481/1995,
controllando le tariffe praticate e
verificando il rispetto dei criteri fissati;
d) definisce i livelli generali e specifici
di qualità del servizio, determinando
obblighi di indennizzo automatico in favore
degli utenti in caso di loro violazione, e
controlla che i gestori adottino e rendano
pubblici gli standard di dei singoli
servizi, verificandone il rispetto;
e) individua situazioni di criticità e di
irregolarità funzionale dei servizi o di
inosservanza delle prescrizioni normative
vigenti in materia, intervenendo se del caso
con provvedimenti sanzionatori;
f) richiede informazioni e documentazioni
agli esercenti anche svolgendo poteri di
acquisizione, accesso ed ispezione in
conformità alla disciplina prevista dalla
legge n. 481/1995 e irrogando la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
fino all’1% dei ricavi ai soggetti che,
senza giustificato motivo, rifiutano od
omettono di fornire le informazioni o di
esibire i documenti richiesti o intralciano
l'accesso o le ispezioni, e irrogando la
sanzione amministrativa del pagamento di una
somma fino al 5% dei ricavi ai soggetti che
forniscono informazioni od esibiscono
documenti non veritieri;
g) definisce i programmi di attività e le
iniziative da porre in essere a garanzia
degli interessi degli utenti, anche mediante
la cooperazione con analoghi organi di
garanzia eventualmente istituiti dalle
regioni e dalle province autonome
competenti, e svolge attività consultive
nelle materie di propria competenza a favore
delle Autorità d'ambito e delle pubbliche
amministrazioni;
h) formula proposte di revisione della
disciplina vigente, segnalandone i casi di
grave inosservanza e di non corretta
applicazione ed invia al Governo e al
Parlamento, secondo le procedure di cui
all’art. 21 della presente legge, una
relazione annuale sull'attività svolta, con
particolare riferimento allo stato e alle
condizioni di erogazione dei servizi idrici
ai consumatori e agli utenti.
3. Al fine di consentire l’esercizio delle
nuove competenze attribuite, l’organico
dell’Autorità è accresciuto di trenta unità.
Il personale è selezionato per pubblico
concorso. Entro un anno dall’entrata in
vigore della presente legge, il trenta per
cento dei posti messi a concorso può essere
riservato al personale e agli esperti del
Cipe e del Nars e al personale del Comitato
per la vigilanza sull’uso delle risorse
idriche e dell’Osservatorio sui servizi
idrici. All'onere aggiuntivo derivante
dall’estensione delle competenze
dell’Autorità, si provvede mediante un
contributo versato dai gestori dei servizi
idrici integrati in misura non superiore
all’1 per mille dei ricavi derivanti
dall’esercizio delle attività svolte
percepiti nell’ultimo esercizio, nel
rispetto delle disposizioni di cui
all’articolo 17, comma 4, della presente
legge. I contributi sono versati entro il 31
luglio di ciascun anno.
4. Il Governo, sentite le Commissioni
parlamentari permanenti competenti per
materia, la Commissione bicamerale di cui
all’art. 21 della presente legge e
l’Autorità, è delegato ad adottare, entro
due anni dall’entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti
legislativi volti a razionalizzare,
riordinare e coordinare le competenze degli
organismi operanti nel settore idrico e
ambientale in modo coerente con la presente
legge e con le funzioni di regolazione e di
vigilanza dalla stessa attribuite
all’Autorità, anche attraverso il riordino,
la fusione, o la privatizzazione di enti e
strutture. I pareri di cui al presente comma
sono resi entro il termine di sessanta
giorni dalla data della trasmissione;
decorso tale termine i decreti sono emanati,
anche in mancanza del parere.
5. All’articolo 2, comma 5, della legge 14
novembre 1995, n. 481, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Per i settori
dell’energia elettrica e il gas, ai fini
della tutela dei clienti finali e della
realizzazione di mercati effettivamente
concorrenziali, le competenze ricomprendono
tutte le attività della relativa filiera.».
6. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge sono abrogati:
a) l’articolo 1-quinquies, comma 5, del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 2003, n. 290, e, a decorrere
dalla suddetta data si applica l’articolo
10, comma 2, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79;
b) l’articolo 1, comma 14 della legge 23
agosto 2004, n. 239;
c) il decreto legge 4 settembre 2002, n.
193, conv. con la legge 28 ottobre 2002, n.
238.
Articolo 5
(Istituzione dell’Autorità per i servizi e
l’ uso delle infrastrutture di trasporto)
1. E’ istituita, con sede in Roma,
l’Autorità per i servizi e l’uso delle
infrastrutture di trasporto, con compiti di
regolazione nel settore dei trasporti. In
conformità alla disciplina comunitaria,
l’Autorità svolge le funzioni assegnate ai
sensi della presente legge, nel rispetto del
principio di sussidiarietà e delle
competenze delle Regioni e degli enti locali
di cui al Titolo V della seconda parte della
Costituzione. Nell’interesse della
concorrenza e dell’utenza, e nel rispetto
della normativa comunitaria, tenuto conto
degli indirizzi generali di politica
economica, ambientale e sociale nel settore
dei trasporti, l’Autorità promuove e
garantisce:
a) lo sviluppo di condizioni concorrenziali
nei vari comparti;
b) condizioni eque e non discriminatorie di
accesso alle infrastrutture da parte dei
soggetti che esercitano servizi di
trasporto;
c) adeguati livelli di efficienza e di
qualità dei servizi;
d) livelli tariffari equi, trasparenti e
orientati ai costi di una gestione
efficiente per i servizi soggetti a
regolazione, diretti ad armonizzare gli
interessi economico-finanziari degli
operatori, tramite il riconoscimento di
un’equa remunerazione del capitale
investito, con gli obiettivi generali di
politica economica, ambientale e sociale nel
settore dei trasporti.
2. Il settore dei trasporti, di seguito
denominato anche “settore”, nel quale si
esplicano le funzioni dell’Autorità ai sensi
e per gli effetti della presente legge,
comprende:
a) le condizioni di accesso alle
infrastrutture autostradali, aeroportuali,
portuali e ferroviarie, inclusi le relative
pertinenze e i servizi accessori e
complementari;
b) i servizi di trasporto, limitatamente
agli ambiti in cui ancora non sussistono
condizioni di effettiva concorrenza, modale
o intermodale, al fine di garantire la
salvaguardia degli interessi degli utenti e
dei consumatori.
3. Tenuto conto dei processi in corso di
apertura alla concorrenza dei mercati dei
servizi di trasporto di cui al comma 2,
lettera b, e degli usi infrastrutturali di
cui al comma 2, lettera a) e considerato
l’interesse a che la regolamentazione non
ecceda quanto strettamente necessario a
promuovere condizioni concorrenziali e la
tutela degli utenti, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dei trasporti, di
concerto con i Ministri delle infrastrutture
e dello sviluppo economico, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari,
compresa la Commissione bicamerale di cui
all’art. 21 della presente legge, sentite
l’Autorità di cui al presente articolo e
l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato, e sentita, per quanto di
competenza, la Conferenza Stato-Regioni, con
periodicità non superiore a cinque anni,
vengono indicati all’Autorità i servizi di
trasporto e gli usi infrastrutturali per i
quali la regolazione economica non risulta
più necessaria e quelli per i quali,
all’opposto, risulta necessaria introdurla.
4. Sono sottoposti a regolazione economica
da parte dell’Autorità gli usi
infrastrutturali di cui al comma 2, lettera
a) e, fatto salvo quanto al precedente comma
3, i seguenti servizi di trasporto:
a) servizi di trasporto ferroviario di
passeggeri a media e lunga percorrenza, con
esclusione di quelli ad alta velocità,
nonché servizi di trasporto ferroviario con
riguardo all’assegnazione della capacità
ferroviaria e dei servizi accessori e
complementari;
b) servizi di trasporto aereo di linea
operati in regime di oneri di servizio
pubblico, o comunque sovvenzionati con
risorse pubbliche;
c) servizi di trasporto aereo di linea con
destinazioni esterne all’Unione europea,
disciplinati da accordi bilaterali di
traffico;
d) servizi di navigazione sovvenzionata di
cabotaggio marittimo.
5. L’Autorità vigila sull’allocazione degli
slots aeroportuali negli aeroporti
coordinati o pienamente coordinati ai sensi
del Reg. Ce n. 95/93 e successive
modificazioni e integrazioni;
6.Nel rispetto delle rispettive competenze
dello Stato, delle Regioni e degli enti
locali, l’Autorità formula altresì pareri in
materia di apertura al mercato dei servizi
di trasporto pubblico locale.
7. A livello statale, restano ferme in capo
ai Ministeri delle infrastrutture e dei
trasporti e al Cipe, nell’ambito delle
rispettive competenze, le funzioni di
indirizzo generale, di tutela sociale, di
programmazione e di pianificazione, di
valutazione degli investimenti pubblici, di
tutela della sicurezza. Le funzioni di
rilascio delle concessioni e di stipula
delle relative convenzioni, la definizione
degli obblighi e degli oneri di servizio
pubblico e l’assegnazione dei relativi
incarichi, la stipula di contratti di
programma e di servizio pubblico, e il
rilascio dei titoli abilitativi restano
altresì ferme, nei rispettivi ambiti
definiti dalla normativa vigente, in capo al
Ministero delle infrastrutture e al
Ministero dei trasporti, e ai relativi enti
e società strumentali, nonché nei casi di
caso di competenza concorrente, con il
Ministero dell’economia e delle finanze e
con il Ministero della difesa. Le funzioni
attualmente esercitate dal Cipe, dal
Ministero dei trasporti, dal Ministero delle
infrastrutture, dall’Anas, dall’Enac e da
altri enti strumentali riferibili ai compiti
di regolazione economica di cui all’articolo
successivo, sono trasferite all'Autorità.
8. Alle dipendenze dell’Autorità è posto
personale di ruolo, la cui pianta organica è
inizialmente pari a 200 unità. Con
regolamento dell’Autorità, nei limiti posti
dagli stanziamenti ordinari di bilancio
previsti per il suo funzionamento, si
provvede alla fissazione definitiva della
pianta organica del personale di ruolo, la
cui consistenza può discostarsi da quella
iniziale nel limite di un decimo, anche
tenuto conto dell’ampliamento ovvero della
riduzione dei mercati sui cui l’Autorità
eserciterà le proprie competenze, di cui al
comma 3 del presente articolo. Il
trattamento giuridico ed economico del
personale e l'ordinamento delle carriere
sono equiparati a quelli dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono emanati, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti,
su proposta dei ministri competenti, volti a
rivedere le piante organiche di
amministrazioni e soggetti pubblici
interessati dalla applicazione del presente
Capo. A decorrere dalla loro data di entrata
in vigore sono abrogate le disposizioni
legislative e regolamentari che disciplinano
gli uffici riorganizzati o soppressi. Il
personale è selezionato per pubblico
concorso. Entro un anno dall’entrata in
vigore della presente legge, il personale
può essere reclutato, fino al trenta per
cento della dotazione organica, mediante
concorsi riservati al personale dei
Ministeri delle infrastrutture e dei
trasporti e dei relativi enti strumentali,
del Ministero dell’economia e delle finanze
operante nelle strutture concertanti le
funzioni trasferite all’Autorità, nonché al
personale e agli esperti del Cipe e del Nars.
9. Il Governo, sentite le Commissioni
parlamentari competenti per materia, nonché
la Commissione bicamerale di cui all’art. 21
della presente legge, sentita altresì
l’Autorità, è delegato ad adottare, entro
due anni dall’entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti
legislativi volti a razionalizzare,
riordinare e coordinare le competenze degli
organismi operanti nel settore in modo
coerente con le funzioni attribuite
all’Autorità, anche attraverso il riordino,
la fusione o la privatizzazione di enti e
strutture. I pareri di cui al presente comma
sono resi entro il termine di sessanta
giorni dalla data della trasmissione;
decorso tale termine i decreti sono emanati,
anche in mancanza del parere.
10. All'onere derivante dall’istituzione e
dal funzionamento dell’Autorità si provvede
mediante un contributo versato dai gestori
delle infrastrutture e dei servizi regolati
di cui al comma 2, lettera a) e b) del
presente articolo in misura non superiore
all’uno per mille dei ricavi derivanti
dall’esercizio delle attività svolte
percepiti nell’ultimo esercizio, nel
rispetto delle disposizioni di cui
all’articolo 17, comma 4, della presente
legge. I contributi sono versati entro il 31
luglio di ciascun anno.
Articolo 6
(Funzioni e poteri dell’Autorità per i
servizi e l’uso delle infrastrutture di
trasporto)
1. Nel perseguire le finalità di cui al
precedente articolo, fatte le salve le
competenze dell’Autorità Garante della
concorrenza e del mercato, l’Autorità svolge
le seguenti funzioni:
a) verifica che le condizioni e le modalità
di accesso alle infrastrutture e ai mercati
per i soggetti esercenti i servizi
rispettino i principi della concorrenza,
della trasparenza e dell’orientamento al
costo, anche al fine di assicurare la
prestazione del servizio in condizioni di
eguaglianza, nel rispetto delle esigenze
degli utenti, ivi comprese quelle degli
anziani e dei disabili, garantendo altresì
il rispetto dell'ambiente e del paesaggio,
la sicurezza e l’adozione delle misure di
prevenzione a tutela della salute degli
addetti;
b) formula ai Ministeri competenti proposte
per le modalità di rilascio delle
concessioni e delle autorizzazioni, nonché
per l’attribuzione degli incarichi di
servizio pubblico, tali da salvaguardare il
ricorso a procedure aperte, basate su
criteri oggettivi, trasparenti e non
discriminatori;
c) emana direttive per assicurare la
trasparenza, la disaggregazione e la
separazione contabile e gestionale delle
imprese regolate nella misura utile alla
promozione della concorrenza e all’esercizio
delle funzioni di regolazione, anche in modo
da distinguere i costi e i ricavi pertinenti
alle attività di servizio pubblico;
d) garantisce un livello adeguato di
protezione degli utenti e dei consumatori
nei confronti dei fornitori e vigila sulla
diffusione di condotte in danno degli
utenti, dei consumatori e dei concorrenti,
anche al fine di segnalare all’Autorità
garante della concorrenza e del mercato la
sussistenza di ipotesi di violazione della
normativa a tutela della concorrenza;
e) verifica periodicamente la
proporzionalità della regolamentazione del
settore proponendo misure meno restrittive
della libertà di impresa, nonché rivedendo
le misure di propria competenza;
f) verifica l’adeguatezza della varietà
delle offerte e promuove la semplificazione
degli adempimenti richiesti agli utenti e ai
consumatori;
g) assicura che tariffe, canoni, pedaggi,
diritti, comunque denominati, siano equi,
trasparenti, non discriminatori e orientati
ai costi, secondo criteri che incentivino
l’efficienza, la qualità dei servizi e un
adeguato sviluppo degli investimenti, e che
considerino il grado di liberalizzazione, la
struttura di mercato, l’intensità della
concorrenza attuale e prospettica, le
ripercussioni su eventuali mercati
collegati, il confronto internazionale,
l’equilibrio economico-finanziario delle
imprese regolate e l’incidenza di eventuali
costi sostenuti per servizi di interesse
generale, tenendo separato dalla tariffa
qualsiasi tributo od onere improprio; ove le
tariffe di cui alla presente lettera
riguardino una concessione di costruzione e
gestione di lavori pubblici le misure sono
adottate d’intesa con il Ministero delle
infrastrutture e per quanto di competenza
del Ministero dell’economia e delle finanze;
h) promuove la diffusione di informazioni su
tariffe, canoni, pedaggi, diritti, comunque
denominati, e sulle altre condizioni di
offerta delle infrastrutture e dei servizi
regolati, al fine di stimolare la qualità
delle offerte ed ampliare le scelte a
disposizione degli utenti e dei consumatori.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui
al comma 1, l’Autorità esercita i seguenti
poteri:
a) esprime parere obbligatorio sulle
proposte dirette a sottrarre alla
concorrenza nel mercato servizi di trasporto
e sulla definizione delle attività da
sottoporre a obblighi e oneri di servizio
pubblico, e delle attività oggetto dei
contratti di programma e di servizio, nonché
sui criteri di determinazione delle relative
compensazioni;
b) qualora sussistano le condizioni previste
dall’ordinamento, propone
all’amministrazione competente la
sospensione, la decadenza o la revoca degli
atti di concessione, delle convenzioni, dei
contratti di servizio pubblico, dei
contratti di programma e di ogni altro atto
assimilabile comunque denominato;
c) valuta i costi per gli obblighi e gli
oneri di servizio pubblico, definiti secondo
le procedure vigenti;
d) determina i criteri per la formazione e
l’aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi,
diritti e prezzi sottoposti a controllo
amministrativo comunque denominati, delibera
sui livelli massimi applicabili, e vigila
sul rispetto degli stessi, fermo restando
quanto previsto dalla lettera g, del comma 1
del presente articolo, in relazione alle
concessioni di costruzione e gestione di
lavori pubblici;
e) determina i criteri per la redazione
della contabilità dei costi e, ove ricorra
l’opportunità, per la separazione contabile
nonché per la classificazione e
l’imputazione dei costi e dei ricavi
pertinenti ad obblighi e oneri di servizio
pubblico, e vigila sul loro rispetto;
f) ove opportuno, nel rispetto del principio
di proporzionalità e delle norme
comunitarie, dispone obblighi e modalità di
separazione contabile e gestionale delle
imprese verticalmente integrate sottoposte
alla sua competenza;
g) disciplina le condizioni di accesso alle
reti e alle infrastrutture che siano gestite
sulla base di un diritto esclusivo o
comunque in assenza di condizioni di
effettiva concorrenza; valuta, anche
d’ufficio, se le condizioni richieste dai
gestori delle infrastrutture o il rifiuto di
accesso alle reti e alle infrastrutture di
cui alla presente lettera siano giustificati
in base a criteri oggettivi, trasparenti,
non discriminatori; in caso contrario,
determina le condizioni da rispettare e, se
del caso, irroga le sanzioni di cui al
presente articolo;
h) stabilisce standard qualitativi minimi
che i soggetti sottoposti alla sua
competenza sono tenuti a garantire e vigila,
anche avvalendosi delle strutture di altri
enti, sul loro rispetto; indica le
informazioni che i soggetti regolati devono
rendere pubbliche in merito al livello
qualitativo e alle altre condizioni di messa
a disposizione delle infrastrutture e di
fornitura dei servizi; richiede ai soggetti
regolati la pubblicazione di impegni sui
livelli qualitativi da raggiungere in
periodi pluriennali e determina, ove
opportuno e non già altrimenti previsto, gli
indennizzi automatici in favore degli utenti
e dei consumatori in caso di inadempimento;
i) controlla che le condizioni di messa a
disposizione delle infrastrutture di rete e
di prestazione dei servizi siano conformi
alla legge, ai regolamenti ed agli atti di
regolazione e che non vi siano
discriminazioni ingiustificate;
j) promuove la redazione di codici
deontologici e norme di
autoregolamentazione, e controlla che
ciascun soggetto che mette a disposizione
reti e infrastrutture o presta servizi
regolati adotti una carta dei servizi;
k) richiede a chi ne sia in possesso le
informazioni e l’esibizione dei documenti
necessari per l’esercizio delle sue
funzioni, nonché raccoglie da qualunque
soggetto informato dichiarazioni, da
verbalizzare se rese oralmente;
l) qualora sussistano elementi che indicano
possibili violazioni della regolazione negli
ambiti di propria competenza, svolge
ispezioni presso i soggetti regolati
mediante accesso a impianti e mezzi di
trasporto; durante l’ispezione, anche
avvalendosi della collaborazione di altri
organi dello Stato, può controllare i libri
contabili e qualsiasi altro documento
aziendale, ottenerne copia, chiedere
chiarimenti e altre informazioni, apporre
sigilli; delle operazioni ispettive e delle
dichiarazioni rese deve essere redatto
apposito verbale;
m) svolge indagini conoscitive di natura
generale, se opportuno in collaborazione con
l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato e con altre amministrazioni o
autorità di regolazione;
n) ordina la cessazione delle condotte in
contrasto con gli atti di regolazione
economica e con gli impegni assunti dai
soggetti regolati, disponendo le misure
opportune di ripristino; nei casi in cui
intenda adottare una decisione volta a fare
cessare un’infrazione e le imprese
propongano impegni idonei a rimuovere le
preoccupazioni da essa manifestate, può
rendere obbligatori tali impegni per le
imprese e chiudere il procedimento senza
accertare l’infrazione; può riaprire il
procedimento se mutano le circostanze di
fatto su cui sono stati assunti gli impegni
o se le informazioni trasmesse dalle parti
si rivelano incomplete, inesatte o
fuorvianti; in circostanze straordinarie,
ove ritenga che sussistano motivi di
necessità e urgenza, al fine di
salvaguardare la concorrenza e tutelare gli
interessi degli utenti rispetto al rischio
di un danno grave e irreparabile, può
adottare provvedimenti temporanei di natura
cautelare;
o) valuta i reclami, le istanze e le
segnalazioni presentate dagli utenti e dai
consumatori, singoli o associati, in ordine
al rispetto dei livelli qualitativi e
tariffari da parte dei soggetti esercenti il
servizio regolato, ai fini dell’esercizio
delle proprie competenze;
p) favorisce l’istituzione di procedure
semplici e poco onerose per la conciliazione
e la risoluzione delle controversie tra
esercenti e utenti;
q) ferme restando le sanzioni previste dalla
legge, da atti amministrativi e da clausole
convenzionali, irroga una sanzione
amministrativa pecuniaria sino al 10 per
cento del fatturato dell’impresa interessata
nel caso di: inosservanza dei criteri per la
formazione e l’aggiornamento di tariffe,
canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti
a controllo amministrativo, comunque
denominati; inosservanza dei criteri per la
separazione contabile, e la disaggregazione
dei costi e dei ricavi pertinenti alle
attività di servizio pubblico; violazione
della disciplina relativa all’accesso alle
reti e alle infrastrutture o delle
condizioni imposte dall’Autorità;
inottemperanza agli ordini e alle misure
disposte;
r) irroga una sanzione amministrativa
pecuniaria sino al 5 per cento del fatturato
dell’impresa interessata in caso di
violazione dei provvedimenti dell’Autorità
diversi da quelli di cui alla lettera
precedente e alla lettera successiva;
s) applica una sanzione amministrativa
pecuniaria sino all’1 per cento del
fatturato dell’impresa interessata qualora,
nell’interesse o a vantaggio della medesima:
i destinatari di una richiesta dell’Autorità
forniscano informazioni inesatte, fuorvianti
o incomplete, oppure non forniscano le
informazioni nel termine stabilito; i
destinatari di un’ispezione rifiutino di
fornire ovvero presentino in modo incompleto
i documenti aziendali, nonché rifiutino di
fornire o forniscano in modo inesatto,
fuorviante o incompleto i chiarimenti
richiesti;
t) applica la sanzione di cui alla lettera
q) del presente comma, che può essere
aumentata fino al 50%, in caso di
inottemperanza agli impegni di cui alla
lettera n);
3.Tutte le sanzioni di cui al presente
articolo sono determinate in considerazione
della gravità e della durata
dell’infrazione. Si osservano le
disposizioni della legge 24 novembre 1981,
n. 689, nei limiti di cui all’articolo 18
della presente legge. Gli introiti delle
sanzioni di cui al presente articolo sono
destinati a un fondo istituito presso il
Ministero dei trasporti finalizzato
all’adozione di iniziative destinate al
miglioramento della qualità e della
sicurezza dei servizi di trasporto agli
utenti e ai consumatori.
Capo III
(Autorità di vigilanza sui mercati
finanziari)
Art. 7
(Individuazione delle Autorità di vigilanza
sui mercati finanziari)
1. Sono Autorità di vigilanza sui mercati
finanziari ai fini della presente legge:
a) la Banca d’Italia, per gli aspetti
relativi alla stabilità degli operatori e
del sistema finanziario;
b) la Commissione nazionale per le società e
la borsa (Consob), per gli aspetti relativi
alla trasparenza del mercato e alla
correttezza dei comportamenti.
2. Resta fermo quanto previsto dall’articolo
5 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 (Testo unico bancario – TUB) e
successive modificazioni e dall’articolo 5
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 (Testo unico della finanza – TUF) e
successive modificazioni.
Articolo 8
(Trasferimento di competenze alla Banca
d’Italia)
1. Alla Banca d’Italia sono trasferiti le
competenze e i poteri, con le relative
risorse strumentali, umane e finanziarie,
attribuiti all’Ufficio italiano dei cambi
(UIC) dal decreto legislativo 26 agosto
1998, n. 319, dal TUB, dal decreto legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito con
modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n.
197, e dai successivi provvedimenti in tema
di controlli finanziari, prevenzione del
riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo internazionale.
Articolo 9
(Comitato per la stabilità finanziaria)
1. All’art. 1, comma 1, del TUB la lettera
c) è sostituita dalla seguente:
“c) «CSF» indica il Comitato per la
stabilità finanziaria”
2. L’art. 2 del TUB è sostituito dal
seguente:
“Art. 2. Comitato per la stabilità
finanziaria. – Il CSF è composto:
a) dal Ministro dell’economia e delle
finanze, che lo presiede,
b) dal governatore della Banca d’Italia;
c) dal presidente della Consob.
3. Il presidente del CSF può invitare ad
intervenire a singole riunioni il Presidente
dell’Autorità garante della concorrenza e
del mercato, altri ministri e altri soggetti
dei quali sia opportuna la consultazione.
4. Il CSF è convocato dal Ministro
dell’economia e delle finanze quando sia
richiesto da uno dei suoi componenti.
5. Il CSF, anche al fine di consentire
l’esercizio dei compiti di cui all’art. 1,
comma 3 della presente legge, promuove,
attraverso la collaborazione e lo scambio di
informazioni, la stabilità finanziaria e la
soluzione delle crisi delle società e dei
gruppi bancari e finanziari che possono
influire sull’intero sistema finanziario,
nonché la collaborazione tra le Autorità
competenti e tra queste e le Autorità dei
paesi comunitari ed extracomunitari.
6. Ferme restando le competenze in ordine
all’adozione dei provvedimenti e alla
gestione delle procedure, il CSF individua
le modalità organizzative attraverso cui il
Ministro dell’economia e delle finanze e la
Banca d’Italia debbono valutare gli
interventi necessari per prevenire e
risolvere le crisi di cui al comma 5 e
promuove la cooperazione con gli equivalenti
organismi presenti negli Stati comunitari,
individuando le forme più opportune di
collaborazione.
7. Il CSF promuove altresì la consultazione
e la cooperazione nel processo di formazione
dei regolamenti di competenza del Ministro
dell’economia e delle finanze e degli atti
normativi comunitari riguardanti il settore
finanziario.
8. Il Ministro dell’Economia e delle
Finanze, sentite la Banca d’Italia e la
Consob, disciplina con decreto il
regolamento di funzionamento del CSF. ”
3. L’articolo 69, comma 1-ter, del TUB è
abrogato.
Articolo 10
(Delega in materia di riordino delle
competenze nel settore finanziario)
1. Il Governo, su proposta del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, con il
concerto del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, è delegato a emanare,
entro un anno dall’entrata in vigore della
presente legge uno o più decreti legislativi
volti
a) disporre la soppressione dell’Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo (Isvap) e, a far
data dal 1° luglio 2008, della Commissione
di vigilanza sui fondi pensione (Covip),
nonché del Comitato Interministeriale per il
Credito e il Risparmio di cui all’art. 2 del
decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385.
b) attribuire alla Banca d’Italia e alla
Consob le competenze e i poteri di vigilanza
dell’Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse
collettivo (Isvap) dal decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, nonché le ulteriori
competenze necessarie al perseguimento delle
finalità indicate dall’art. 7;
c) attribuire alla Banca d’Italia e alla
Consob, nel termine di cui alla lettera a)
del presente comma, le competenze e i poteri
di vigilanza della Covip dal decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché
le ulteriori competenze necessarie al
perseguimento delle finalità indicate
dall’art. 7;
d) disciplinare il trasferimento del
personale dell’Isvap e della Covip alla
Banca d’Italia e alla Consob, in relazione
alle qualifiche rivestite e alle funzioni
esercitate presso gli enti di provenienza.
Il restante personale può essere trasferito,
su richiesta, anche ad altre
amministrazioni, enti pubblici e autorità
indipendenti, nella misura e in relazione
alle qualifiche rivestite e alle funzioni
esercitate presso gli enti di provenienza; è
in ogni caso garantito al personale
dell’Isvap e della Covip il mantenimento del
trattamento economico e previdenziale già
riconosciuto, nonché della qualifica e delle
funzioni svolte presso gli enti di
provenienza.
e) disciplinare gli effetti patrimoniali
conseguenti alla soppressione della Covip e
dell’Isvap;
f) coordinare il TUB, il TUF, il decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
e altre leggi speciali che disciplinano la
materia con quanto previsto dalla presente
legge;
g) assicurare l’indipendenza dell’attività
di vigilanza;
h) omogeneizzare il trattamento economico
dei componenti del collegio della Consob a
quello delle altre Autorità di cui alla
presente legge;
i) assegnare le competenze attribuite al
Comitato interministeriale per il credito ed
il risparmio (CICR) dal TUB al Ministro
dell’economia e delle finanze e alla Banca
d’Italia.
2. Gli schemi dei decreti legislativi sono
trasmessi al Parlamento, perché sia espresso
il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, compreso quello
della Commissione bicamerale di cui all’art.
21 della presente legge, entro il termine di
sessanta giorni dalla data della
trasmissione; decorso tale termine i decreti
sono emanati, anche in mancanza del parere.
Qualora detto termine venga a scadere nei
trenta giorni antecedenti allo spirare del
termine previsto dal comma primo o
successivamente, la scadenza di quest’ultimo
è prorogata di novanta giorni.
3. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi,
il Governo può emanare disposizioni
correttive e integrative nel rispetto dei
princìpi e dei criteri direttivi di cui alla
presente legge e con la medesima procedura.
Articolo 11
(Comitato Antiriciclaggio)
1. Presso il Ministero dell’economia e delle
finanze è costituito un Comitato
Antiriciclaggio, composto da membri
designati dai Ministri dell’economia e delle
finanze, dell’interno, della giustizia e
degli affari esteri, dalla Direzione
Nazionale Antimafia, dalla Banca d’Italia,
dalla Consob, dalla Guardia di Finanza,
dalla Direzione Investigativa Antimafia, dai
Carabinieri e dalla Polizia di Stato, nonché
dal Direttore del SAF di cui all’art. 12 La
Presidenza è attribuita a un rappresentante
del Ministero dell’economia e delle finanze.
Il Comitato è convocato con cadenza almeno
semestrale.
2. Il Comitato, ferma restando l’autonomia
funzionale, organizzativa e operativa del
SAF di cui all’art. 12, promuove la
collaborazione tra le Autorità di cui al
comma 1 e svolge funzioni di coordinamento
in materia di prevenzione dell’utilizzo del
sistema economico a scopi di riciclaggio;
esso inoltre esprime un parere in merito ai
criteri seguiti nell’archiviazione delle
segnalazioni di operazione sospette.
Articolo 12
(Servizio di analisi finanziaria)
1. Presso la Banca d'Italia è istituito un
Servizio di analisi finanziaria (SAF), che
costituisce l’unità di informazione
finanziaria per l’Italia (FIU), per lo
svolgimento dei compiti e delle funzioni di
analisi finanziaria per la prevenzione e il
contrasto del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo internazionale
ad esso assegnati dalla legge.
2. I compiti di analisi finanziaria per la
prevenzione e il contrasto del riciclaggio e
del finanziamento del terrorismo
internazionale precedentemente attribuiti
all’UIC sono attribuiti al SAF.
3. In conformità di quanto previsto dai
principi e dalle disposizioni
internazionali, il SAF esercita le proprie
funzioni in piena autonomia e indipendenza,
anche nei confronti degli organi della Banca
d’Italia e del Governo.
4. La Banca d'Italia emana con regolamento
disposizioni per assicurare l'indipendenza
organizzativa e operativa del SAF e per
disciplinare l'utilizzo di altre strutture
dell'Istituto, la riservatezza delle
informazioni acquisite. La Banca d'Italia
attribuisce al SAF mezzi finanziari e
risorse idonei ad assicurare l'efficace
perseguimento dei suoi fini istituzionali.
5. Il Direttore del SAF, al quale compete in
autonomia la responsabilità della gestione,
è nominato con provvedimento del Direttorio
della Banca d'Italia, su proposta del
Governatore, tra persone dotate di adeguati
requisiti di onorabilità e professionalità;
l’atto di nomina indica la durata del
mandato, che non può eccedere 5 anni, ed è
rinnovabile una volta.
6. Il Direttore del SAF, per il tramite del
Ministro dell’economia e delle finanze,
trasmette annualmente alle competenti
Commissioni parlamentari un rapporto
sull’attività svolta dal Servizio unitamente
a una relazione della Banca d’Italia in
merito ai mezzi finanziari e alle risorse
attribuite al SAF.
7. Per l’efficace svolgimento dei compiti
fissati dalla legge e dagli obblighi
internazionali, presso il SAF è costituito
un Comitato di esperti del quale fanno parte
il Direttore e quattro membri, dotati di
adeguati requisiti di onorabilità e
professionalità. I membri del Comitato sono
nominati con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito il
Governatore, e restano in carica tre anni,
rinnovabili per altri tre. Il Comitato è
convocato dal Direttore con cadenza almeno
semestrale; esso cura la redazione di un
parere sull’azione del SAF, che forma parte
integrante della documentazione trasmessa
alle Commissioni parlamentari ai sensi del
comma 6.
8. Su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze, il Governo è delegato a
emanare, entro sei mesi dall’entrata in
vigore della presente legge, uno o più
decreti volti ad attribuire al SAF poteri di
proposta per l’irrogazione delle sanzioni
amministrative relative all’inosservanza
degli obblighi di segnalazione delle
operazioni sospette e a disciplinare le
regole e i criteri per assicurare la
collaborazione del SAF con le FIU estere,
con l’Autorità Giudiziaria, con gli organi
investigativi e con le Autorità di
vigilanza.
Art. 13
(Soppressione di enti e di organi)
1. L’UIC è soppresso. La Banca d’Italia
succede nei diritti, nelle attribuzioni e
nelle situazioni giuridiche attive e passive
dei quali l’UIC è titolare. La successione
avviene senza pregiudizio del trattamento
economico e previdenziale già riconosciuto
ai dipendenti dell’UIC. Il Direttorio della
Banca d'Italia, su proposta del Governatore,
nomina uno o più commissari liquidatori
entro 30 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge.
2. Su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze, il Governo è delegato a
emanare, entro sei mesi dall’entrata in
vigore della presente legge, un decreto
legislativo volto a disciplinare la
neutralità fiscale dell’operazione e i
controlli sui soggetti iscritti negli albi e
negli elenchi tenuti dall’UIC.
Articolo 14
(Abrogazioni, norme di attuazione e
disposizioni transitorie)
1. Ogni riferimento all'UIC contenuto nelle
leggi o in atti normativi si intende
effettuato alla Banca d'Italia e, nella
materia dell'antiriciclaggio e del
finanziamento del terrorismo, al Servizio di
cui all’art. 12.
2. È abrogato il decreto legislativo 26
agosto 1998, n. 319, fatta eccezione per
l'articolo 5, comma 3 e l’art. 3-ter del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito nella legge 5 luglio 1991, n. 197
e successive modificazioni e integrazioni.
Dall’art. 5, comma 10 del suddetto
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, sono
eliminate le seguenti parole: “Il Ministro
del tesoro determina con proprio decreto i
criteri generali con cui” e “sulla base di
criteri generali stabiliti con decreto del
Ministro del tesoro”.
3. In attesa dell'istituzione del Servizio
di cui all'art. 12 e dell’emanazione del
regolamento della Banca d’Italia ivi
previsto, i compiti e le funzioni del
Servizio indicato dal medesimo articolo sono
esercitati in via transitoria dal Servizio
antiriciclaggio dell’UIC.
4. All’articolo 20, comma 4, della legge 10
ottobre 1990, n. 287, sono apportate le
seguenti modifiche: al primo periodo: dopo «
imprese assicurative, » sono aggiunte le
parole: « o banche e società appartenenti a
gruppi bancari, »; dopo « parere » è
aggiunta la parola: « rispettivamente »;
dopo « (ISVAP) » sono aggiunte le parole: «
e della Banca d’Italia »; le parole « si
pronuncia » sono sostituite dalle seguenti:
« si pronunciano »;all’ultimo periodo, dopo
la parola « ISVAP », sono aggiunte le
seguenti: « o della Banca d'Italia».
5. È abrogato l’art. 19, comma 10, della l.
28 dicembre 2005, n. 262. Su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, il
Governo è delegato a emanare, entro un anno
dall’entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo volto a ridefinire i
criteri di partecipazione al capitale della
Banca d’Italia e a introdurre, a garanzia
dell’indipendenza della medesima, limiti al
possesso delle quote di partecipazione,
nonché criteri per la loro remunerazione,
avuto riguardo alla natura pubblica delle
funzioni esercitate. Alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo di cui al
presente comma, è abrogato l’art. 20, comma
3, del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e
successive modificazioni e integrazioni.
6. È abrogato l’art. 22 del R.D.L. 12 marzo
1936, n. 375, e successive modificazioni.
Capo IV
Adeguamento degli ordinamenti delle autorità
di regolazione, di vigilanza e di garanzia
dei mercati di cui alla presente legge
Art. 15
(Ambito di applicazione)
1. Al fine di consentire l’immediata
attuazione del disegno di riorganizzazione
funzionale previsto dalla presente legge, le
norme di cui al presente capo si applicano
alle seguenti autorità indipendenti di
regolazione, di vigilanza e di garanzia dei
mercati:
a) alle autorità di regolazione dei servizi
di pubblica utilità di cui al capo II;
b) alle autorità di vigilanza sui mercati
finanziari di cui al capo III, fatte salve
le deroghe specificamente previste per la
Banca d’Italia dal presente capo;
c) all’Autorità garante della concorrenza e
del mercato, nei limiti previsti dal
presente capo.
2. Restano ferme, in quanto compatibili con
le disposizioni di cui al presente capo, le
discipline relative alle singole autorità
istituite con precedenti leggi.
Articolo 16
(Disposizioni in materia di composizione del
Collegio delle Autorità di cui alla presente
legge)
1. Ogni Autorità di cui alla presente legge
è organo collegiale composto dal Presidente
e da quattro membri.
2. Il Presidente e i membri sono nominati
con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, al termine della
procedura di cui al seguente comma.
3. Possono essere designati con
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei ministri competenti per
materia, nel rispetto dell’equilibrio di
genere, soltanto soggetti che abbiano
presentato la loro candidatura nell’ambito
di una apposita procedura di sollecitazione
pubblica avviata con la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale di un apposito bando
predisposto dalla Presidenza del Consiglio.
Le designazioni del Governo sono sottoposte
al parere vincolante della Commissione
parlamentare di cui all’articolo 21,
espresso a maggioranza di due terzi dei
componenti, previa pubblicazione del
curriculum vitae e audizione delle persone
designate. La procedura di nomina dei
componenti delle Autorità è avviata
centoventi giorni prima della scadenza del
mandato dei componenti delle Autorità in
carica con la pubblicazione del bando di cui
al presente comma.
4. I componenti delle Autorità sono scelti
tra persone di indiscussa moralità e
indipendenza e di comprovata professionalità
e competenza nei settori in cui operano le
medesime Autorità. Non possono essere
nominati componenti coloro che nell’anno
precedente alla nomina hanno ricoperto
incarichi elettivi politici o che, in
relazione alle cariche assunte nell’anno
precedente alla nomina nelle imprese
regolate o vigilate, permangano portatori di
interessi in conflitto con l’esercizio della
funzione di regolazione o di vigilanza,
nonché coloro che sono stati componenti del
Collegio di altra Autorità indipendente.
Restano ferme altresì le incompatibilità per
i titolari di cariche di Governo previste
dalla normativa vigente. I componenti delle
Autorità sono nominati per un periodo di
sette anni e non possono essere confermati
nella carica. In caso di dimissioni o
impedimento del Presidente o di un membro
delle Autorità, si procede alla sostituzione
secondo le regole ordinarie previste per la
nomina dei componenti dell’Autorità, la loro
durata in carica e la non rinnovabilità del
mandato. Per le Autorità di nuova
istituzione, due dei componenti sono
nominati per un periodo di cinque anni, così
da evitare il rinnovo contestuale
dell’intero collegio.
5. In caso di gravi e persistenti violazioni
della legge istitutiva, di impossibilità di
funzionamento o di prolungata inattività, il
Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri può
deliberare, previo parere favorevole
espresso a maggioranza di due terzi dei
componenti dalla Commissione parlamentare di
cui all’articolo 21, la revoca motivata del
Collegio. La revoca del Collegio è disposta
con decreto del Presidente della Repubblica.
6. Per l’intera durata dell’incarico i
componenti delle Autorità non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna
attività professionale o di consulenza,
essere amministratori o dipendenti di
soggetti pubblici o privati, né ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura,
compresi gli incarichi elettivi o di
rappresentanza nei partiti politici, né
avere interessi nelle imprese operanti nei
settori di competenza delle Autorità.
All’atto di accettazione della nomina, i
componenti delle Autorità sono collocati
fuori ruolo se dipendenti di pubbliche
amministrazioni. Nell’anno successivo alla
cessazione dall’incarico, i componenti delle
Autorità non possono intrattenere,
direttamente o indirettamente, rapporti di
collaborazione, di consulenza o di impiego
con imprese nei cui confronti sono state
adottate misure regolatorie specifiche o
aperte istruttorie di vigilanza
dell’Autorità presso cui hanno svolto il
mandato, né esercitarvi funzioni societarie.
La violazione di tale divieto è punita,
ferma restando la responsabilità penale ove
il fatto costituisca reato, con una sanzione
pecuniaria pari nel minimo a 25.000 euro e
nel massimo alla maggiore somma tra 250.000
euro e l’importo del corrispettivo
percepito. Ferme restando le altre
disposizioni previste dagli ordinamenti di
settore, all’imprenditore che abbia violato
tale divieto si applicano le sanzioni
previste dall’art. 2, comma 9, della legge
n. 481/1995. I valori delle predette
sanzioni sono rivalutati in base alla
variazione dell’indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati
calcolato dall’Istituto nazionale di
statistica.
7. I componenti e i funzionari delle
Autorità, nell’esercizio delle proprie
funzioni, sono pubblici ufficiali e sono
tenuti al segreto d’ufficio. Restano ferme
le disposizioni in materia di segreto
d’ufficio e di scambio di informazioni
previste dalle leggi speciali per le
Autorità di cui al Capo III. Con apposito
regolamento, le Autorità adottano il proprio
codice deontologico che stabilisce le regole
di condotta dei componenti, dei dirigenti e
del personale, anche con previsioni relative
al biennio successivo alla cessazione del
mandato o del rapporto di impiego.
8. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5
del presente articolo non si applicano alla
Banca d’Italia.
9. In via transitoria, fino a quando le
funzioni in materia di conflitto di
interessi dei titolari di incarichi di
governo non siano trasferite ad altro ente o
organo, la nomina del Presidente e dei
componenti dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato è effettuata dai
Presidenti delle Camere nell’ambito di una
rosa pari ad almeno al doppio dei soggetti
nominandi selezionata dalla Commissione
bicamerale di cui all’art. 21 secondo le
procedure di candidatura di cui al comma 3
del presente articolo. In via transitoria,
fino a quando le funzioni in materia di
conflitto di interessi dei titolari di
incarichi di governo non siano trasferite ad
altro ente o organo, la disposizione di cui
al comma 5 del presente articolo non si
applica all’Autorità garante della
concorrenza e del mercato.
10. Le disposizioni del presente articolo
trovano applicazione alle nomine successive
all’entrata in vigore della presente legge.
La riduzione a cinque del numero dei
componenti dell’Agcom opera a partire dalla
scadenza del mandato dell’attuale
consiliatura.
Articolo 17
(Disposizioni in materia di organizzazione
delle Autorità di cui alla presente legge)
1. Le Autorità di cui alla presente legge
hanno autonomia organizzativa, contabile e
amministrativa.
2. Nelle materie inerenti all’organizzazione
interna delle Autorità, il Collegio svolge
le funzioni di indirizzo, programmazione,
controllo. Le funzioni di gestione, ai sensi
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono attribuite ai servizi e agli
uffici. Il collegio può attribuire al
Presidente o a singoli componenti la delega
a svolgere attività specifiche o ad assumere
determinazioni in ambiti di competenza
specificamente individuati.
3. All’amministrazione, al funzionamento dei
servizi e degli uffici e all’organizzazione
interna di ciascuna Autorità è preposto il
segretario generale. Il segretario generale
è nominato dal Collegio, su proposta del
Presidente dell’Autorità, tra i dirigenti
dell’Autorità in servizio da almeno due anni
per un periodo non inferiore a quattro anni,
salvo revoca per giusta causa. Ai rapporti
del Collegio con i servizi e gli uffici può
sovraintendere un capo di gabinetto, che
svolge anche le funzioni di segretario del
collegio. Il capo di gabinetto è nominato
dal Collegio, su proposta del Presidente
dell’Autorità.
4. Per l’esercizio delle funzioni di
controllo a carattere contenzioso e
sanzionatorio, l’organizzazione interna
delle Autorità assicura la separazione tra
funzioni istruttorie degli uffici e funzioni
decisorie del collegio. Ferme restando le
garanzie funzionali e procedurali previste
dalla legge e dai rispettivi ordinamenti, le
Autorità, con appositi regolamenti, possono
individuare i casi in cui avvalersi, per lo
svolgimento di attività preparatorie e
strumentali, di altri soggetti pubblici
secondo modalità definite in appositi
accordi e convenzioni.
5. Le Autorità provvedono all’autonoma
gestione delle spese per il proprio
funzionamento nei limiti delle risorse
finanziarie assegnate, anche in deroga alla
disciplina generale e speciale in materia di
contabilità, ove le risorse provenienti dal
finanziamento a carico degli operatori e del
mercato siano prevalenti rispetto a quelle a
carico del bilancio dello Stato. Le modalità
di attuazione delle disposizioni normative
per il finanziamento a carico degli
operatori e del mercato, compresi i termini
per il versamento e gli strumenti di
controllo sulla efficienza della gestione a
disposizione degli operatori e del mercato,
sono fissate con propria deliberazione da
ciascuna Autorità. Le suddette deliberazioni
sono sottoposte al Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentito il Ministro
dell’economia e delle finanze, per
l’approvazione con proprio decreto entro
venti giorni dal ricevimento. Decorso il
termine di venti giorni dal ricevimento
senza che siano state formulate
osservazioni, le deliberazioni di cui al
presente comma divengono esecutive. Il
bilancio preventivo e il rendiconto della
gestione, soggetto al controllo della Corte
dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Alle dipendenze di ciascuna Autorità è
posto un ufficio composto da personale di
ruolo, il cui organico è stabilito dalla
legge. Con regolamento dell’Autorità, sulla
base della rilevazione dei carichi di lavoro
e nei limiti posti dagli stanziamenti
ordinari di bilancio previsti per il suo
funzionamento, si provvede alla definizione
della pianta organica e alla determinazione
dell’organico definitivo del personale di
ruolo, la cui consistenza può discostarsi in
misura non superiore a un decimo di quella
prevista dalla legge. Con proprio
regolamento, l’Autorità stabilisce le
modalità di accesso per pubblico concorso al
ruolo organico in conformità ai princìpi
stabiliti dalla legge istitutiva.
7. L’Autorità può inoltre avvalersi, per
motivate esigenze di carattere eccezionale,
di un contingente di dipendenti dello Stato
o di altre amministrazioni pubbliche
collocati in posizione di comando o di fuori
ruolo ovvero in aspettativa nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti. Il
contingente non può essere superiore,
complessivamente, a un ventesimo della
dotazione organica dell’Autorità e il numero
dei dirigenti in esso incluso non può essere
superiore a un decimo dei posti delle
qualifiche dirigenziali previsti dalla
pianta organica dell’Autorità. In aggiunta
al contingente ordinario e nel limite di un
quinto della dotazione organica iniziale
stabilita dalla legge istitutiva, ciascuna
Autorità può assumere personale
specializzato, con contratto a tempo
determinato disciplinato dalle norme di
diritto privato. Per particolari esigenze di
natura tecnica, le Autorità possono
avvalersi, in aggiunta al contingente
ordinario, e nel limite di un ventesimo
della dotazione organica iniziale stabilita
dalla legge istitutiva, di esperti assunti
con contratto a tempo determinato
disciplinato dalle norme di diritto privato.
Le Autorità possono altresì avvalersi di
personale dipendente di altre Autorità
indipendenti in possesso delle competenze e
dei requisiti di professionalità e di
esperienza richiesti per l’espletamento
delle singole funzioni, mediante
collocamento fuori ruolo, nell’ambito di
convenzioni concluse tra le Autorità
interessate.
8. Ciascuna Autorità adotta, adeguandoli
entro sei mesi dall’entrata in vigore della
presente legge alle disposizioni del
presente articolo, i regolamenti concernenti
l’organizzazione e il funzionamento, i
bilanci, i rendiconti e la gestione delle
spese, anche in deroga alle disposizioni
vigenti sulla contabilità generale dello
Stato, nonché il trattamento giuridico ed
economico del personale addetto, nei limiti
stabiliti dalle singole leggi istitutive. Le
Autorità provvedono all’autonoma gestione
delle spese per il proprio funzionamento nei
limiti delle risorse finanziarie a loro
disposizione.
9. Le disposizioni del presente articolo non
si applicano alla Banca d’Italia.
Articolo 18
(Disposizioni in materia di procedimenti e
atti delle Autorità di cui alla presente
legge)
1. I regolamenti e gli atti a contenuto
generale adottati dalle Autorità di cui alla
presente legge sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e nel Bollettino dell’Autorità, nonché, con
funzione meramente informativa, sul sito
internet dell’Autorità. Ciascuna Autorità
redige annualmente una raccolta degli atti
di cui al presente comma, nonché delle norme
legislative e regolamentari dello Stato
oggetto di attuazione da parte della stessa
Autorità. Di tale raccolta, che ha valenza
meramente informativa, devono essere
garantite adeguata pubblicità, anche
mediante il sito internet dell’Autorità.
2. I regolamenti e gli atti a contenuto
generale delle Autorità, esclusi quelli
attinenti all’organizzazione interna, devono
essere motivati con riferimento alle scelte
di regolazione e di vigilanza del settore o
della materia su cui vertono. Essi sono
accompagnati da una relazione che illustra
le conseguenze dei medesimi atti sulla
regolamentazione, sull’attività degli
operatori e sugli interessi dei consumatori
e degli utenti.
3. Le Autorità consultano i soggetti
interessati e i loro organismi
rappresentativi e si avvalgono di forme di
consultazione pubblica, basate sulla
diffusione di schemi e versioni preliminari
dell’atto da adottare al fine di acquisire,
entro un congruo termine, osservazioni
scritte. Le Autorità possono altresì
consentire agli interessati di presentare le
loro osservazioni anche oralmente, in
audizioni individuali o collettive, delle
quali viene redatto verbale. Le Autorità
rendono pubblici mediante il proprio sito
internet i risultati delle consultazioni
svolte, salva la tutela di eventuali
informazioni riservate. La pubblicazione dei
singoli contributi è consentita previo
consenso del soggetto che ha partecipato
alla consultazione.
4. Le Autorità sottopongono a revisione
periodica, almeno ogni tre anni, il
contenuto degli atti di regolazione da esse
adottati, per adeguarli all’evoluzione delle
condizioni di mercato e dei bisogni dei
consumatori e degli utenti, nel rispetto del
principio di proporzionalità.
5. Le Autorità disciplinano con propri
regolamenti l’applicazione dei princìpi di
cui al presente articolo, indicando i
termini massimi per la conclusione dei
procedimenti e altresì i casi di necessità e
di urgenza o le ragioni di riservatezza per
cui è ammesso derogarvi con decisione
motivata.
6. Le Autorità possono promuovere la
redazione di codici deontologici o norme di
autoregolamentazione da parte di soggetti
regolati o vigilati.
7. I procedimenti di controllo a carattere
contenzioso e i procedimenti sanzionatori
sono svolti nel rispetto dei princìpi della
piena conoscenza degli atti istruttori, del
contraddittorio, della verbalizzazione,
nonché della distinzione tra funzioni
istruttorie degli uffici e funzioni
decisorie del collegio. Restano salve le
disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo
24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
8. Per l’applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie da parte delle
Autorità si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni di cui al Capo
I, sezioni I e II, della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni.
Non è in ogni caso ammesso il pagamento in
misura ridotta di cui all’articolo 16 della
legge predetta.
9. I comma da 2 a 5 del presente articolo
non si applicano all’Autorità garante della
concorrenza e del mercato.
Articolo 19
(Disposizioni in materia di ricorsi avverso
i provvedimenti delle Autorità di cui alla
presente legge)
1. Ogni controversia avente ad oggetto atti
e provvedimenti delle Autorità di cui alla
presente legge è devoluta alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. La
competenza di primo grado spetta in via
esclusiva, anche per l’emanazione di misure
cautelari, al tribunale amministrativo
regionale del Lazio con sede in Roma. Le
questioni di competenza di cui al presente
comma sono rilevabili d’ufficio. Tutti i
giudizi di cui al presente comma rientrano
tra quelli di cui al comma 1, lettera d),
dell’articolo 23-bis della legge 6 dicembre
1971, n. 1034. In tali giudizi l’incarico di
consulente tecnico d’ufficio non può essere
attribuito a dipendenti dell’Autorità che è
parte in causa, anche se cessati dal
servizio da meno di cinque anni.
2. È fatto salvo il foro del pubblico
impiego di cui all’articolo 3, comma 2,
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed
alle relative controversie non si applica
quanto previsto dal comma 1.
3. Restano ferme le eccezioni previste
dall’articolo 24, comma 5, della legge 28
dicembre 2005, n. 262, per l’impugnazione
dei provvedimenti sanzionatori nel settore
finanziario, assicurativo e della previdenza
complementare.
Articolo 20
(Disposizioni in materia di rapporti
istituzionali)
1. Le Autorità di cui alla presente legge
riferiscono al Parlamento sull’attività
svolta e sui risultati conseguiti
presentando una relazione annuale alla
Commissione di cui all’articolo 21.
2. Le Autorità possono presentare al
Parlamento e al Governo pareri e
segnalazioni in ordine alle iniziative
legislative o regolamentari necessarie alla
promozione della concorrenza e al
perseguimento degli obiettivi stabiliti
dalle leggi istitutive.
3. Le Autorità collaborano tra loro nelle
materie di competenza concorrente, anche
mediante la stipula di apposite convenzioni,
e assicurano la leale cooperazione, anche
attraverso segnalazioni e scambi di
informazioni, con le Autorità e le
amministrazioni competenti dell’Unione
europea e degli altri Stati, al fine di
agevolare le rispettive funzioni. Le
Autorità sono gli unici soggetti designati a
partecipare alle reti e agli organismi
comunitari, europei e internazionali che
riuniscono le autorità nazionali di
regolamentazione, vigilanza e garanzia nei
settori e negli ambiti di rispettiva
competenza. La designazione dei soggetti
partecipanti ai gruppi di consultazione del
Consiglio dell’Unione europea spetta ai
ministeri competenti per settore, i quali,
sotto la propria responsabilità e il proprio
controllo, possono farsi assistere o
sostituire da organi tecnici.
4. Le pubbliche amministrazioni sono tenute
a fornire alle Autorità, oltre a notizie e
informazioni, la collaborazione necessaria
per l’adempimento delle loro funzioni.
5. Nell’esercizio dei poteri ispettivi e di
raccolta di informazioni previsti dalle
leggi istitutive, le Autorità possono
avvalersi, in relazione alle specifiche
finalità degli accertamenti, del Corpo della
guardia di finanza che agisce con i poteri
ad esso attribuiti per l’accertamento
dell’imposta sul valore aggiunto e delle
imposte sui redditi, utilizzando strutture e
personale esistenti in modo da non
determinare oneri aggiuntivi. Tutte le
notizie, le informazioni e i dati acquisiti
dal Corpo della guardia di finanza
nell’assolvimento dei compiti previsti dal
presente comma sono coperti dal segreto
d’ufficio e vengono senza indugio comunicati
alle Autorità che hanno richiesto la
collaborazione.
Articolo 21
(Commissione parlamentare per le politiche
della concorrenza e i rapporti con le
Autorità di regolazione, vigilanza e
garanzia dei mercati)
1. È istituita la Commissione parlamentare
bicamerale per le politiche della
concorrenza e i rapporti con le Autorità
indipendenti di regolazione, vigilanza e
garanzia dei mercati, di seguito denominata
«Commissione».
2. La Commissione:
a) esprime il parere vincolante sulle nomine
di cui all’articolo 16;
b) esamina la relazione annuale presentata
da ciascuna Autorità di cui alla presente
legge;
c) si esprime sui pareri e sulle
segnalazioni formulate dalle Autorità e
sulle iniziative legislative e regolamentari
di rilevanza strategica sull’assetto
concorrenziale dei mercati e sulla tutela
dei consumatori e degli utenti.
3.La Commissione non si occupa di singoli
casi sottoposti all’esame delle Autorità e
non esprime giudizi tecnici sulle singole
questioni.
4. Restano ferme le competenze delle
Commissioni permanenti delle due Camere che
concorrono all’attività della Commissione
con modalità stabilite dai regolamenti
parlamentari.
Art. 22
1. La presente legge non comporta oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica