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APE SOCIALE - La legge n. 197/2022 ha prorogato sino al 31 dicembre 2023 l'assegno di accompagnamento alla pensione di vecchiaia per le categorie sociali più deboli

L'APe agevolato è un sussidio economico introdotto dall'articolo 1, co. 179 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) che accompagna al raggiungimento della pensione di vecchiaia nel regime pubblico obbligatorio, a partire dal 1° maggio 2017, alcune categorie di lavoratori meritevoli di una particolare tutela da parte del legislatore a condizione di avere raggiunto il 63° anno di età unitamente ad almeno 30 o 36 anni di contributi.


Lo strumento, inizialmente previsto sino al 31.12.2018, è stato più volte prorogato da ultimo con l'articolo 1, co. 288-291 della legge n. 197/2022 sino al 31.12.2023.


Lo strumento si rivolge agli iscritti presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ai fondi ad essa esclusivi o sostitutivi, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la gestione separata dell'Inps. Dunque riguarda tanto i lavoratori dipendenti (sia del settore pubblico che privato), che gli autonomi e i parasubordinati con la sola esclusione dei liberi professionisti iscritti ad ordini e collegi


Possono accedere al trattamento in parola i soggetti residenti in Italia, non titolari di alcun trattamento pensionistico diretto, in uno dei seguenti quattro profili di tutela






A) Disoccupati


Siano in possesso di almeno 63 anni di età e 30 anni di contribuzione e si trovino in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di conciliazione obbligatoria (quella cioè che si attiva per le imprese che impiegano più di 15 dipendenti, ex art. 7 della legge 604/1966 a seguito ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo) ed abbiano integralmente esaurito la prestazione di disoccupazione loro spettante (es. Naspi).


Dal 1° gennaio 2018 sono inclusi anche i lavoratori la cui disoccupazione sia conseguenza della scadenza di un contratto a termine a condizione che nei tre anni precedenti la cessazione del rapporto, abbiano avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi.


Dal 1° gennaio 2022 l'articolo 1, co. 91 della legge n. 234/2021 ha abrogato il requisito originariamente previsto secondo il quale gli interessati devono avere concluso da almeno tre mesi il godimento della disoccupazione spettante.


B) Caregivers 


Siano in possesso di almeno 63 anni di età e 30 anni di contribuzione e, al momento della richiesta, assistere da almeno sei mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Dal 1° gennaio 2018 sono inclusi anche i soggetti che assistono, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. 


C) Invalidi Civili


Siano in possesso di almeno 63 anni di età e 30 anni di contribuzione ed essere stati riconosciuti invalidi civili di grado almeno pari al 74 per cento.


D) Lavori cd. Gravosi


Siano lavoratori dipendenti con almeno 63 anni di età e 36 anni di contribuzione e, alla data di presentazione della domanda di accesso all'Ape sociale, abbiano svolto una o più delle professioni contenute nell'Allegato n. 3 alla legge n. 234/2021 per almeno sei anni negli ultimi sette oppure per almeno sette anni negli ultimi dieci.


Dal 1° gennaio 2022, inoltre, per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito dell'anzianita' contributiva è ridotto a 32 anni