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CONDOMINIO E AMMINISTRATORE - SPESE EXTRA - Non spettano se non concordato al momento della nomina

L'amministratore di condominio al momento della nomina deve specificare nel preventivo da sottoporre all'assemblea, a pena di nullità, l'importo che gli è dovuto come compenso per l'attività da svolgere per il condominio


Non spetta alcun compenso extra all'amministratore condominiale se questo non è concordato al momento della nomina


* All'amministratore non spetta il compenso extra per attività che non sono state precedentemente concordate e che lo stesso non ha richiesto espressamente al momento della nomina. Da qui la condanna alla restituzione.


* sentenza n. 159/2023 (sotto allegata) del Tribunale di Milano 






IL FATTO


contro l'amministratore  Un Condominio agisce in giudizio perchè sia accertata la sua responsabilità per cattiva gestione e diverse inadempienze nello svolgimento della sua attività, per operazioni tra l'altro ritenute straordinarie


* Richiesta di restituzione delle somme addebitate al condominio


Il Tribunale di Milano rileva che l'amministratore in effetti ha commesso delle irregolarità nella gestione contabile del Condominio addebitando somme non previste nell'accordo


Sulla domanda relativa agli emolumenti richiesti dall'Amministratore e che il Condominio ritiene non dovuti, il Tribunale accoglie le richieste condominiali e precisa che, in assenza di una delibera che riconosca in modo diretto al contratto, un compenso straordinario per l'amministratore per attività specifiche, non può essere riconosciuto, anche se il mandato si presume oneroso.


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