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CONDOMINIO - PRIVACY - RISARCIMENTO DANNI PER IL CONDOMINO INDICATO IN BACHECA COME MOROSO

Scatta il risarcimento danni per indebita diffusione dei dati personali se si espone nell'atrio del palazzo (luogo aperto al pubblico) la documentazione dalla quale possa ricavarsi il nominativo dei condomini in debito. La Suprema corte interviene sulle possibili violazione della privacy in condomini


E i danni risarcibili sono anche quelli non patrimoniali, potendosi quindi ricorrere alla prova presuntiva e alla liquidazione equitativa del pregiudizio subito. Questo vuol dire che il danneggiato può limitarsi a provare il fatto materiale e ad allegare altri elementi dai quali desumere il danno patito. Questa la decisione della Corte di cassazione, con la recente ordinanza n. 29323, pubblicata lo scorso 7 ottobre 2022






Relativamente all'affissione in bacheca del nominativo dei condomini morosi il Garante, con un provvedimento del 23 ottobre 2000, ha avuto modo di precisare che l'amministratore di condominio non può procedere all'esposizione in luogo aperto al pubblico dei dati personali riguardanti le posizioni di debito o di credito dei singoli condomini. 


La bacheca condominiale, infatti, è per definizione collocata in un luogo liberamente accessibile, quindi aperto non solo ai condomini, ma anche a quanti, per ragioni di lavoro o personali, si trovano a transitare nelle parti comuni (si pensi ai Clienti di un Avvocato che ha lo studio nel Condominio


 


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