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DANNI AL CONDOMINIO CAUSATI DALLE RADICI INVADENTI DEGLI ALBERI

Il Comune è tenuto a risarcire i danni alle parti comuni di un caseggiato causati dalle radici invadenti di un pino posto sulla strada pubblica -  sentenza: Tribunale di Roma -sez. XIII civ.- sentenza n. 12880 del 05-09-2022


Un condominio citava in giudizio il Comune, in persona del Sindaco p.t. sostenendo che, la progressiva crescita di un esemplare di Pinus Pinea (cioè di pino domestico) di notevoli dimensioni, posto sul marciapiede condominiale a distanza ravvicinata rispetto alla proprietà condominiale, aveva determinato la rottura della pavimentazione antistante al cancello di ingresso del palazzo e prodotto danni alle tubature del gas poste in zona prospiciente. 


Di conseguenza i condomini chiedevano l’accertamento della responsabilità esclusiva del Comune capitolino nella causazione dei danni e la condanna al pagamento di una somma per l’esecuzione dei lavori di ripristino, oltre al risarcimento degli oneri fronteggiati per gli interventi periodici eseguiti nel tentativo di porre in sicurezza l’area interessata dai danneggiamenti. Il condominio faceva presente che per effetto del rinsecchimento dell’albero era diventato urgente procedere al suo abbattimento onde evitare il rischio di crollo. 






Tuttavia l’amministrazione comunale, sino a quel punto inerte, si era determinata a tranciare l’albero (per evitare i danni arrecati dalle infiltrazioni ed il pericolo di crollo) solo a seguito del verificarsi di una perdita idrica di considerevole portata sul tratto di strada antistante il cancello di ingresso del caseggiato.


* La sentenza ha condannato il Comune al risarcimento dei danni richiesti dal Condominio


ELEMENTI VERIFICATI


1) l’esistenza di una relazione qualificata (di custodia) tra un soggetto e la cosa fonte della lesione


2) il nesso di causalità tra la cosa ed il danno asseritamente sofferto da chi invoca l’applicazione della predetta norma


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