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COVID - I SUSSIDI NON SONO MAI IMPONIBILI (Redditi e Irap

Gli aiuti covid erogati dopo la cessazione dello stato di emergenza sono non imponibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap. A fornire tale importante chiarimento è l'Agenzia delle entrate che, con la risposta n. 516 del 18.10.2022 ha precisato la portata generale dell'art. 10 bis dl n. 137/2022.


L'istanza. Il documento appena citato prende le mosse dall'istanza presentata da un contribuente che, in conseguenza della ricezione di un sussidio straordinario ricevuto da una provincia per supportare gli operatori economici di settori particolarmente colpiti dall'emergenza economica conseguente al diffondersi della pandemia covid, avvenuta dopo la cessazione del correlato stato di emergenza (fissata al 31.03.2022), richiede all'Agenzia quale sia il trattamento fiscale da riservare a detta agevolazione.






Le condizioni.

È altresì opportuno evidenziare, in via preliminare, che il sussidio è stato temporalmente concesso dopo il 31.03.2022, ma i requisiti per l'ottenimento dello stesso trovano la loro origine proprio nella peculiare situazione esistente in pendenza dello stato di emergenza, in quanto la finalità del beneficio è quella di sostenere le imprese particolarmente penalizzate dalle misure di contenimento dell'emergenza (uno dei parametri di accesso al sussidio consiste in un calo di fatturato raffrontando il periodo 2019 con il periodo 2021 di almeno il 50%)