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Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti

 1.  In  considerazione  del  perdurare  degli   effetti   economici derivanti  dall'eccezionale  incremento  dei  prezzi   dei   prodotti energetici, a decorrere dal 18 ottobre 2022  e  fino  al  31  ottobre 2022: 

    a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I  al  testo  unico delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  dei  sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure: 

      1) benzina: 478,40 euro per mille litri; 

      2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro  per mille litri; 

      3) gas di petrolio  liquefatti  (GPL)  usati  come  carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi; 

      4) gas naturale usato per autotrazione:  zero  euro  per  metro cubo; 

    b)  l'aliquota  IVA  applicata  al   gas   naturale   usato   per autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento. 





  2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal  comma  1,  lettera  a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di  accisa  sul  gasolio commerciale usato come carburante,  di  cui  al  numero  4-bis  della Tabella  A  allegata  al  testo  unico  di  cui  al  citato   decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per  il  periodo  dal  18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022