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DIPENDENZE: L’obbligo di avvertire sul rischio del gioco

Un decreto-legge del 2012 [1] ha introdotto l’obbligo di riportare avvertimenti sul rischio di dipendenza dal gioco con vincite in denaro, cioè dalla ludopatia, e sulle relative probabilità di vincita.


Tali avvertimenti, con diciture dei tipo «Il gioco può creare dipendenza» devono essere indicati:

* sulle schedine e tagliandi dei giochi;
* sugli apparecchi di gioco;
*nelle aree e nelle sale con videogiochi;
* nei punti di vendita di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi;
* nei siti Internet destinati all’offerta di giochi con vincite in denaro.


Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta per il concessionario degli apparecchi, del titolare del punto vendita se diverso dal concessionario, o per il titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi una sanzione di 50.000 euro.






I MINORI


Particolare attenzione viene posta dal legislatore ai giochi online, ai quali i minori possono accedere più facilmente, se non controllati. La normativa ha stabilito l’obbligo di mettere a disposizione strumenti e accorgimenti per escludere dal gioco chi non ha compiuto i 18 anni.


Più in generale, e per quanto riguarda le tutele per i minori contro ludopatia e gioco d’azzardo, la legge prevede il divieto di ingresso di chi non ha ancora i 18 anni:
* nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale Bingo;
* nelle aree o nelle sale in cui sono installati i cosiddetti videopoker o videolotterie;
* nei punti vendita in cui si esercita principalmente l’attività di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi.


Il titolare è obbligato ad identificare i minori di età mediante richiesta di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia palese


In questi casi, le sanzioni previste dalla legge sono:


* da 5.000 a 20.000 euro per chi consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di 18 anni;
* indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, è prevista la chiusura dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da 10 fino a 30 giorni;
* la revoca di qualsiasi autorizzazione o concessione amministrativa per chi, nel corso di un triennio, commette tre violazioni anche non continuative;
* la sospensione da uno a tre mesi dall’elenco dei soggetti incaricati della raccolta delle giocate in caso di utilizzo degli apparecchi da gioco da parte dei minori. Significa che per quel periodo di tempo i concessionari per la gestione della rete telematica non possono avere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali finalizzati all’esercizio delle attività di gioco con il trasgressore.