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I Contribuenti col bollino blu non versano la cauzione per la sospensione degli atti tributari

Contribuenti col bollino. Chi gode di un alto punteggio in termini di indicatori di affidabilità fiscale, può fare ricorso contro gli atti tributari e ottenerne la sospensione senza versare la cauzione prevista dalla legge


Per i contribuenti con bollino di affidabilità fiscale nessun obbligo di garanzia per la sospensione dell'atto impugnato. È quanto previsto dal nuovo comma 5 dell'articolo 47 del dlgs 546/1992, come riformulato dalla legge di riforma del processo tributario (legge n.130/2022 pubblicata in G.U. n. 204 del 1° settembre 2022, in attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza-Pnrr).






Sulla base del nuovo testo normativo, dunque, la prestazione della garanzia da parte del contribuente ai fini della sospensione degli effetti dell'atto impugnato, è esclusa per i ricorrenti in possesso del “bollino di affidabilità fiscale”. Tale requisito caratterizza i contribuenti soggetti alla disciplina degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che hanno conseguito un punteggio pari almeno a nove, negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso.


ISA = è l’acronimo di Indice Sintetico di Affidabilità. Si tratta di indicatori che attribuiscono un voto da 1 a 10 ai contribuenti titolari di partite IVA, e per questo motivo vengono anche chiamati “pagella dell'Imprenditore"


OSSERVAZIONI:


1) 9 è un punteggio molto alto e non facile da raggiungere


2) COME SI DIMOSTRA il possesso del c.d. “bollino di affidabilità fiscale” ? - con AUTOCERTIFICAZIONE oppure allegando i modelli ISA degli ultimi tre anni all'istanza depositata presso la segreteria delle nuove corti di giustizia tributaria ?