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MALATI ONCOLOGICI - Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti - La proposta di Legge.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche


OGGI - In materia di salute i rapporti di lavoro sono regolati dal codice civile all’articolo 2110, il quale prevede che, in caso di malattia – oltre che di infortunio, gravidanza o puerperio – il rapporto di lavoro venga sospeso e che il datore di lavoro non possa licenziare il lavoratore malato se non sia scaduto il periodo di conservazione del posto (cosiddetto " periodo di comporto") appositamente previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) (periodo di comporto di 3 o 6 mesi)


LA PROPOSTA DI LEGGE






Art. 1


1. I lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche conservano il posto di lavoro per tutto il periodo necessario alle cure o ai trattamenti che comportano condizioni psicofisiche non compatibili con l’attività lavorativa e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla certificazione medica specialistica, salvo che i contratti collettivi nazionali di categoria non prevedano norme di maggiore favore.


2. La certificazione della malattia è rilasciata dall’azienda sanitaria locale competente per territorio o dal medico specialista che ha in cura il lavoratore.


Art. 2.


(Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche)


1. Al fine di tutelare la salute dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche che richiedono visite, esami strumentali e cure mediche frequenti, il numero annuale delle ore di permesso retribuito previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro è aumentato in base alle indicazioni del medico specialista che ha in cura il lavoratore.


Art. 3.


(Elenco delle malattie)


1. L’elenco delle malattie per cui si applicano le disposizioni della presente legge è predisposto dal Ministro della salute, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge