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CODICE DELLA STRADA: multe, sanzioni, spese di notifica ed accertamento

L'articolo 201, comma 4, del codice della strada prevede che le spese di notifica e quelle di accertamento siano a carico del sanzionato, cioè di chi prende la multa e deve pagarla.


l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha stabilito che i costi di notifica debbano essere individuati in una cifra forfettaria di 9,50 euro


I COMUNI però, con deliberazioni della Giunta, decidono quasi sempre di innalzare tali costi fino a 15 euro. L'Autorità ha spiegato che dall'analisi di alcune delibere di giunta comunale di vari comuni emerge che ciascuno, nella parte dedicata alla determinazione di tali spese, include le più svariate e diverse voci, quali costi di stampa, postalizzazione, costi di acquisto e manutenzione dei palmari per la rilevazione delle infrazioni, manutenzione delle apparecchiature e del software di gestione del servizio, moduli autoimbustanti, redazione delle distinte delle raccomandate, visure alle banche dati della Motorizzazione civile ed altro.






IL CITTADINI PARTE DEBOLE


Ora è evidente - lo stesso Garante ce lo fa notare - che il cittadino sanzionato, nei confronti di questa situazione, è in una posizione di debolezza, non potendo neanche contestare il quantum di questa fonte di costo che grava sulla sua multa e sulle sue tasche.


COSTI STANDARD AUSPICABILI


Il Garante auspica la possibilità di giungere a costi standard che siano ispirati a criteri di ragionevolezza e di trasparenza e che, quindi, non comportino discriminazioni tra utenti che risiedono in un comune e utenti che risiedono in un altro.


COSA RISPONDE IL MINISTERO DELL'INTERNO 


La competenza del Ministero dell'Interno in materia si incentra principalmente sulle questioni della SICUREZZA della circolazione stradale e del CONTENZIOSO riferito al codice della strada.

Inoltre, in base al diritto vigente e soprattutto alla luce del PRINCIPIO COSTITUZIONALE di valorizzazione delle autonomie territoriali, il Ministero dell'Interno, NON DISPONE DI UN POTERE generale di direttiva nei confronti degli enti locali né di poteri di conformazione nella specifica materia della quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada.


* Nota di Guardiacivica: unica soluzione è legiferare in materia (Parlamento)


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