cambia grandezza del testo A A A

Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti (GU n.113 del 16-5-2022)

1 - Alle  persone  fisiche  che  acquistano,  anche  in   locazione finanziaria, a decorrere dalla  data di entrata in vigore del presente decreto ed  entro  il  31  dicembre  2022  per  le  risorse  relative all'annualita' 2022, e nel corso di ciascuna delle annualita' 2023  e 2024 relativamente alle risorse di ciascuna di dette  annualita',  ed immatricolano in Italia i seguenti  veicoli  sono  riconosciuti,  nel rispetto delle disposizioni finanziarie di cui all'art. 3, i seguenti contributi: 


a) per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica  omologati  in una classe non inferiore ad Euro  6,  con  emissioni  comprese  nella fascia 0-20 grammi (g) di anidride carbonica (CO2  )  per  chilometro (Km), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale  della  casa automobilistica produttrice  pari  o  inferiore  a  35.000  euro  IVA esclusa, un contributo di euro 3.000 e di ulteriori euro 2.000 se  e' contestualmente  rottamato  un  veicolo   omologato  in   una   classe inferiore ad Euro 5; 






b) per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica  omologati  in una classe non inferiore ad Euro  6,  con  emissioni  comprese  nella fascia 21-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2 )  per  chilometro (Km), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale  della  casa automobilistica produttrice  pari  o  inferiore  a  45.000  euro  IVA esclusa, un contributo di euro 2.000 e di ulteriori euro 2.000 se  e' contestualmente  rottamato  un  veicolo  oologato  in   una   classe inferiore ad Euro 5; 


c) per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica  omologati  in una classe non inferiore ad Euro  6,  con  emissioni  comprese  nella fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica (CO2 ) per  chilometro (Km), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale  della  casa automobilistica produttrice  pari  o  inferiore  a  35.000  euro  IVA esclusa, un contributo di euro 2.000 se e' contestualmente  rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5;  


d) per i veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e,  L7e, nuovi di fabbrica, non  oggetto  di  incentivazione  ai  sensi  della lettera e), omologati in una  classe  non  inferiore  ad  Euro  5,  a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad  almeno il 5 per cento del prezzo di acquisto, un contributo del 40 per cento del medesimo prezzo d'acquisto, fino ad un massimo di euro  2.500  se e' contestualmente rottamato un veicolo di categoria euro 0, 1, 2,  o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana - Serie generale - n. 76 del 2 aprile 2011; 


e) per i veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e' riconosciuto un contributo  pari  al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo di cui al primo periodo e' pari al  40  per  cento  del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000  euro,  nel  caso  sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 di cui si e' proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da  almeno  dodici  mesi,  un familiare convivente; 


f) per i veicoli commerciali di  categoria  N1  e  N2,  nuovi  di fabbrica, ad alimentazione esclusivamente elettrica, con  contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad  Euro 4, e' riconosciuto un contributo di 4.000 euro per i veicoli N1  fino  a 1,5 tonnellate; un contributo  di  6.000  euro  per  i  veicoli  N1 superiori a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate; un contributo  di 12.000 euro per i veicoli N2 superiori a  3,5  tonnellate  fino  a  7 tonnellate; e' riconosciuto  un  contributo  di  14.000  euro  per  i veicoli N2 superiori a  7  tonnellate  e  fino  a  12  tonnellate.  I contributi di cui alla presente lettera sono concessi  in  favore  di piccole  e  medie  imprese,  ivi  comprese  le  persone    giuridiche, esercenti attivita' di trasporto di cose in conto proprio o in  conto terzi. 


2 - I contributi di cui al comma 1, lettere a) e  b),  nel  rispetto delle disposizioni finanziarie di cui all'art. 3, sono concessi anche alle persone giuridiche se i veicoli acquistati sono impiegati in car sharing con finalita' commerciali  e  se  tale  impiego,  nonche'  la proprieta' in capo al soggetto  beneficiario  del  contributo,  siano mantenute per almeno ventiquattro mesi.   


3. I contributi di cui al comma 1 in favore delle  persone  fisiche sono riconosciuti per l'acquisto, anche in locazione finanziaria,  di un veicolo, il quale deve essere intestato al  soggetto  beneficiario del contributo e la  proprieta'  deve  essere  mantenuta   per  almeno dodici mesi.  


4. Per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 1,  sia  in favore delle persone fisiche sia in favore delle  persone  giuridiche ai sensi del comma 2, il veicolo consegnato per la rottamazione  deve essere intestato da almeno dodici mesi al soggetto  intestatario  del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di  locazione  finanziaria  del veicolo nuovo, deve essere  intestato,  da  almeno  dodici  mesi,  al soggetto utilizzatore del suddetto  veicolo  o  a  uno  dei  predetti familiari. 


5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si  applicano,  in quanto compatibili, le disposizioni di cui al  decreto  del  Ministro dello sviluppo economico 20 marzo  2019,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  82  del  6 aprile 2019, e di cui ai commi da 1033 a  1038  e  da  1058  a  1062, dell'art. 1 della legge n. 145 del  2018  e  al  comma  656,  secondo periodo, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178