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Il reato di costrizione o induzione al matrimonio. Proposta di Legge per inserire nel nostro Ordinamento Giuridico riferimenti più precisi al reato.

La vicenda di SAMAN ABBAS, diciottenne di origine Pakistana, abitante a Novellara (RE), uccisa e il cadavere occultato, ha scosso tutta l'Italia. La ragazza sarebbe stata uccisa perché si era ribellata a un matrimonio combinato e perché avrebbe voluto vivere all’occidentale .


Il matrimonio forzato è una pratica diffusa a livello mondiale e anche l'Italia, come altri paesi, è corsa ai ripari introducendo il reato di costrizione e induzione al matrimonio con la legge cosiddetta "codice rosso" (legge 19 luglio 2019, n. 69) proprio per combattere il fenomeno dei matrimoni forzati e delle  spose bambine (art. 558-bis c.p.)


IMMIGRAZIONE - TESTO UNICO - Non si prevede  ancora, tra le fattispecie che consentono il rilascio del permesso di soggiorno, l’essere vittima del reato di matrimonio forzato.






IL PROGETTO DI LEGGE (presentata il 7 luglio 2021) - Modifica all’articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio


ART. 558-BIS DEL CODICE PENALE - Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 


La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile. 


La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.


La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.


Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.