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VOUCHER TURISTICI non utilizzati non rimborsati a causa di insolvenza o fallimento dell'operatore turistico o del vettore

MINISTERO DEL TURISMO - DECRETO 10 settembre 2021, n. 160  Regolamento recante disposizioni applicative concernenti il Fondo per l'indennizzo dei consumatori titolari  di  voucher  emessi  ai  sensi dell'articolo  88-bis  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.   18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27 - (GU n.272 del 15-11-2021) - note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/2021






Il REGOLAMENTO riguarda l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi  del medesimo articolo 88-bis, non utilizzati alla scadenza di validita' e non   rimborsati   a   causa dell'insolvenza  o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore. 


1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/2021), la  Direzione  generale  della  programmazione  e  delle politiche  per  il  turismo  pubblica  sul  sito  istituzionale   del Ministero  del  turismo   (https://www.ministeroturismo.gov.it/)   un apposito  avviso  contenente  le  modalita'  di  presentazione  delle domande e di erogazione  dell'indennizzo,  senza  prevedere  oneri  o aggravi  ulteriori  rispetto  a   quanto   stabilito   nel   presente regolamento.


2.  Per  i  voucher  emessi  ai  sensi  dell'articolo  88-bis   del decreto-legge n. 18 del 2020, che non sono stati utilizzati entro  la scadenza  di  validita'  e  non  sono  stati   rimborsati   a   causa dell'insolvenza o  del  fallimento  dell'operatore  turistico  o  del vettore,  i consumatori  presentano la domanda di indennizzo esclusivamente in via telematica. 


  3. Sono  prese  in  considerazione  e  valutate  esclusivamente  le domande pervenute entro le ore 12,00 del 31 dicembre 2021.   


4. Nella domanda i consumatori di cui al comma  2   indicano  l'atto con cui e' dichiarato il fallimento  o  e'  altrimenti  accertato  lo stato di insolvenza e autocertificano, ai sensi dell'articolo 46  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  la propria data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il numero del codice fiscale ed, eventualmente, della  partita  IVA il fatto di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento  e  di non  aver   presentato   domanda   di   concordato.   I   consumatori autocertificano, inoltre, ai sensi dell'articolo 47 del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il mancato utilizzo o il mancato rimborso del voucher


5. I consumatori allegano alla domanda: 


a) i voucher scaduti emessi in loro favore ai sensi dell'articolo 88-bis del decreto-legge n. 18 del 2020,  da  operatori  turistici  o vettori;  


b) la richiesta di rimborso inoltrata agli operatori turistici  o ai vettori decorsi diciotto mesi dall'emissione oppure decorsi dodici mesi dall'emissione per i voucher relativi ai contratti di  trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre.


L'indennizzo e' erogato in misura pari al valore  monetario  del voucher entro centoventi giorni dalla scadenza  del  termine  ultimo  per  la presentazione delle domande (note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/2021). In caso di insufficienza  delle  risorse stanziate, ai consumatori aventi titolo sono erogati  gli  indennizzi in misura ridotta, mediante riparto  proporzionale  al  totale  degli indennizzi riconosciuti