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PRIMA CASA e detrazioni IRPEF. I coniugi non sono obbligati ad avere la stessa residenza anagrafica.

I benefici fiscali conseguiti per la tassazione agevolata, registro o Iva, per acquisto prima casa sono vincolati al fatto che l’acquirente risieda nel medesimo Comune in cui risulta l’abitazione.


 I coniugi non hanno l’obbligo di eleggere la medesima residenza anagrafica. In ambito fiscale i benefici conseguiti ai fini della tassazione agevolata, registro o Iva, per l’acquisto della prima casa sono vincolati alla residenza dell’acquirente nel medesimo Comune in cui insiste l’unità immobiliare, e non necessariamente all’indirizzo ove quest’ultima è ubicata.


Per quanto riguarda l’Irpef, la detrazione degli interessi passivi è subordinata all’utilizzo dell’immobile come abitazione principale, ossia come dimora abituale (condizione materiale) che può anche non coincidere con la residenza anagrafica (condizione formale). Pertanto, se nel caso specifico, a seguito del matrimonio, la moglie va ad abitare nell’immobile del marito, la detrazione viene persa.


Infine, in relazione all’Imu, per beneficiare dell’esenzione come abitazione principale occorre che il possessore e i componenti del suo nucleo familiare vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente (articolo 1, comma 741, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020).