cambia grandezza del testo A A A

AUTOVELOX: non è prevista una distanza minima per la segnaletica di preavviso (Cassazione)

Per la Cassazione gli automobilisti vanno preventivamente informati, ma non è prevista una distanza minima per la segnaletica di preavviso e neppure una larghezza minima o massima della banchina


Autovelox e distanza minima per la segnaletica


La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di autovelox, in particolare per quanto riguarda due aspetti particolarmente discussi ovvero la presenza e gli spazi riservati alla "banchina" sulla strada lungo la quale è installato il velox e sulla distanza tra la segnaletica e il dispositivo.


Partiamo dall'ordinanza n. 25688/2020 mediante la quale la sesta sezione civile ha risposto alla doglianza del trasgressore secondo cui il tratto di strada sul quale era posto l'autovelox non sarebbe stato idoneo a essere inserito nell'elenco prefettizio di strade e tratti stradali sui quali si possono installare apparati di rilevazione della velocità, stante la mancanza di un elemento necessario ovvero la banchina.


Per banchina, rammenta la Corte, deve intendersi quella parte della strada che serve normalmente al transito dei pedoni come zona di sicurezza e che si trova oltre la linea continua destra delimitante la carreggiata. La banchina è quello spazio compreso tra il margine della carreggiata ed il più vicino dei seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati (cfr. Cass. n. 8934/2019).


Banchina: non è prevista una larghezza minima o massima


Nel caso di specie, dalla documentazione fotografica in atti, è emersa chiaramente la presenza di spazi, seppur talvolta ridotti e incostanti ma, comunque, diffusamente presenti, tra il margine della carreggiata e un marciapiede o uno spartitraffico o un ciglio interno della cunetta. Elementi sufficienti per parlare di "banchina".


La Corte, infatti, precisa che "non è prevista una larghezza minima o massima della banchina, né vengono descritte in dettaglio le sue caratteristiche strutturali: quel che rileva è che si tratti di uno spazio all'interno della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza che, oltre a dover restare libero da ingombri, deve avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni" (cfr. Cass. n. 16622/2019).


In sede di legittimità risulta tra l'altro incensurabile l'accertamento di merito mediante il quale il giudice a quo ha ritenuto sussistente, in concreto, lo spazio adibito a banchina, e quindi gli elementi richiesti per l'inserimento del tratto di strada interessato dalla rilevazione elettronica della velocità nell'elenco prefettizio.


Segnaletica di preavviso: nessuna distanza minima


Nell'ordinanza n. 25690/2020 (qui sotto allegata), invece, è in discussione l'installazione della segnaletica di preavviso della postazione di rilevazione elettronica della velocità. Nel caso in esame, nel verbale di contravvenzione era stata indicata la presenza di un cartello di preavviso posizionato a 800 metri dall'autovelox e gli Ermellini ritengono rispettato l'art. 4 del D. L. n. 121 del 2002.


Infatti, il primo comma di tale disposizione prevede soltanto che agli automobilisti venga data informazione circa la presenza della postazione di rilevamento della velocità, senza alcuna indicazione circa la modalità di detta informazione né tantomeno la previsione di uno spazio minimo che debba intercorrere tra lo strumento di avviso e la postazione stessa.


Tale disposizione, si legge nell'ordinanza, prevede il solo obbligo di informare preventivamente gli automobilisti circa la presenza di una postazione di autovelox, con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento. senza alcuna indicazione circa la modalità di detta informazione.


Valutazione in base allo stato dei luoghi


La norma, invece, non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione, che dovrà intercorrere tra questi e la postazione stessa. Ne consegue che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento dovrà essere valutata in relazione allo stato dei luoghi (cfr. Cass. n. 25769/2013, n. 20327/2018).


Inoltre, precisa la Corte, il verbale di constatazione costituisce atto pubblico, pertanto, qualora contenga l'indicazione della sussistenza di segnalazione preventiva, la relativa attestazione si riferisce ad un dato direttamente rilevato dagli accertatori, senza margini di apprezzamento, la cui contestazione può avvenire solo mediante querela di falso (cfr. Cass. n. 11792/2020).