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La mediazione ha natura personalissima e non è delegabile Tribunale Vasto, sentenza 09.03.2015

In una controversia avente ad oggetto la domanda di condanna di pagamento di una somma di denaro per mancato pagamento di forniture pattuite ed eseguite, il giudice istruttore disponeva - ai sensi dell’art. 5, secondo comma, del D.Lgs. n. 28/10 - l’esperimento del procedimento di mediazione.

In sede di primo incontro di mediazione, però, le parti non comparivano personalmente e il procedimento veniva dichiarato chiuso dal mediatore per mancata prestazione del consenso da parte della società convenuta.

La condizione di procedibilità può ritenersi in tal caso soddisfatta?

La soluzione del Giudice

La pronuncia in commento fornisce risposta negativa, ribadendo il prevalente orientamento interpretativo secondo cui le disposizioni di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 28/2010, relative – appunto – al primo incontro di mediazione – impongono di ritenere che l’ordine del giudice è da ritenersi osservato soltanto in caso di presenza della parte (o di un di lei delegato), accompagnata dal difensore e non anche in caso di comparsa del solo difensore, anche quale delegato della parte.

Difatti:

a) la mediazione “mira a riattivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto; questo implica necessariamente che sia possibile una interazione immediata tra le parti di fronte al mediatore”: il mediatore deve poter comprendere quali siano i bisogni, gli interessi, i sentimenti dei soggetti coinvolti, profili che le parti “possono e debbono mostrare con immediatezza, senza il filtro dei difensori”; parti che divengono “autrici del percorso di soluzione dei conflitti”. In mediazione, quindi, l’attività che porta all’accordo conciliativo “ha natura personalissima e non è delegabile”.

b) i difensori sono senza dubbio già a conoscenza della natura della mediazione e delle sue finalità; di conseguenza, non avrebbe senso imporre l'incontro tra i soli difensori e il mediatore in vista di una inutile informativa.

Da ciò consegue il principio secondo cui, “sia per la mediazione obbligatoria da svolgersi prima del giudizio ex art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. n. 28/2010, sia per la mediazione demandata dal giudice, ex art. 5, comma 2, è necessario – ai fini del rispetto della condizione di procedibilità della domanda – che le parti compaiano personalmente (assistite dai propri difensori, come previsto dal successivo art. 8) all’incontro con il mediatore”.

Questi alcuni dei conseguenti oneri gravanti sui vari partecipanti alla mediazione:

mediatore:

    ha l’onere adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti (ad esempio disponendo un rinvio del primo incontro, sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolarne la comparizione, ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri);

parte che ha interesse contrario alla declaratoria di improcedibilità della domanda:

    ha l’onere di partecipare personalmente a tutti gli incontri di mediazione, chiedendo al mediatore di attivarsi al fine di procurare l’incontro personale tra i litiganti;
    potrà pretendere che nel verbale d’incontro il mediatore dia atto della concreta impossibilità di procedere all’espletamento del tentativo di mediazione, a causa del rifiuto della controparte di presenziare personalmente agli incontri.

Pertanto, con riferimento al caso di specie, va dichiarato il mancato avveramento della condizione di procedibilità (con la conseguente dichiarazione d’improcedibilità della domanda) in quanto, nella procedura di mediazione demandata dal giudice non sono comparse personalmente né la parte attrice, né la parte convenuta, mentre in loro rappresentanza sono intervenuti soltanto i difensori, i quali non hanno, peraltro, esposto al mediatore alcun giustificato motivo dell’assenza dei rispettivi assistiti; il mediatore ha dichiarato chiuso il procedimento, senza dare atto a verbale delle ragioni della assenza delle parti e delle eventuali iniziative adottate al fine di procurare la comparizione personale delle stesse. In tal caso, precisa la pronuncia in commento, il Giudice non può che dichiarare l’improcedibilità della domanda, non essendo praticabile l’alternativa soluzione (giusto il disposto di cui all’art. 5, comma 1-bis, D. Lgs. n. 28/10) di assegnare alle parti un nuovo termine per la reiterazione della procedura di mediazione, essendo questa già stata definita.

Giulio Spina
- Cultore della materia in Diritto processuale civile
- Dottore di ricerca IAPR (settore disciplinare: Diritto amministrativo; già cultore della materia)
- Mediatore professionista accreditato
- autore di numerose pubblicazioni realizzate con le più prestigiose Case editrici;