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Ricerca telematica dei beni del debitore: chi, come e dove accedere Tribunale Novara, decreto 21.01.2015

Il Tribunale di Novara con il decreto in commento esamina la fattispecie di cui all'art. 492 bis c.p.c. in relazione agli artt. 155 quater e 155 quinquies disp. att. c.p.c. riguardanti la ricerca con modalità telematica dei beni del debitore, pervenendo al rigetto dell'istanza presentata ex art. 492 bis c.p.c. in quanto nella fattispecie considerata da un lato non risultavano emessi i decreti ministeriali attuativi della suddetta norma, e, dall'altro, non ricorreva l'eccezionale ipotesi in cui il medesimo creditore procedente può chiedere di rivolgersi ai gestori delle banche dati pubbliche per accedere alle informazioni utili all'individuazione dei beni da sottoporre ad esecuzione forzata, quando per motivi strettamente tecnologici non è possibile accedere alle banche dati tramite ufficiale giudiziario.

Il caso

Il Presidente del Tribunale di Novara, esamina l’istanza ex art. 492 bis c.p.c. presentata dal creditore procedente al fine di ottenere l’autorizzazione all’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati indicate nel secondo comma della suddetta norma, rilevando preliminarmente che quest’ultima si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall’entrata in vigore della l. n. 162/2014 di conversione del d.l. n. 132/2014 (decreto degiurisdizionalizzazione) e quindi, dall’11 dicembre 2014.

La soluzione

Nell’esaminare l’istanza ex art. 492 bis c.p.c., il presidente del tribunale rileva altresì che, a norma dell’art. 155 quater disp. att. c.p.c. con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati casi, limiti e modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al secondo comma dell'art. 492 bis c.p.c., nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori.

Pertanto, nella fattispecie, constatato che i decreti ministeriali di attuazione indicati in tale norma non sono stati ancora emanati, e rilevato inoltre che, a norma dell’art. 155 quinquies disp. att. c.p.c., il creditore procedente può chiedere direttamente ai gestori delle banche dati le informazioni in esse contenute, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale soltanto in via eccezionale, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'art. 492 bis c.p.c. e a quelle individuate con il decreto di cui all'art. 155 quater, primo comma, disp. att. c.p.c. non sono funzionanti.

In forza di quanto precede, il presidente del tribunale, ritiene allora che, alla luce del quadro normativo così delineato, l’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione all’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati indicate nel secondo comma dell'art. 492 bis c.p.c. può essere svolta soltanto nei procedimenti esecutivi iniziati dopo l’11 dicembre 2014 – circostanza che non ricorreva nel caso di specie, in cui il pignoramento, che ex art. 491 c.p.c. segna l’inizio della procedura esecutiva, risulta notificato il 18 novembre 2013 – ed in ogni caso, soltanto quando saranno emanati i sopra citati decreti ministeriali attuativi dell’art. 492 bis c.p.c., specificando altresì che l’accesso diretto del creditore procedente alle banche-dati pubbliche potrà essere autorizzato dal giudice soltanto in via eccezionale, come prevede espressamente la stessa norma innanzi citata, quando sia dal medesimo creditore procedente specificamente richiesto che avvenga in tale forma – circostanza che pure non si è verificata nella fattispecie – e se per motivi strettamente tecnologici non è possibile accedere alle banche dati tramite ufficiale giudiziario.

Esito del ricorso

Rigetto.

Precedenti giurisprudenziali

Non si rinvengono precedenti giurisprudenziali conformi.

Vito Amendolagine

E’ Autore di svariate pubblicazioni di taglio monografico e manualistico in ambito civilistico, commerciale e processual-civilistico, oltre che di numerosi saggi, articoli, note a sentenza nelle stesse materie, pubblicate sulle principali Riviste a carattere nazionale ed internazionale (Giurisprudenza Italiana; Corriere Giuridico; Vita Notarile, Contratti, Giustizia civile ecc.), edite in Italia da gruppi editoriali di primaria importanza e comprovata esperienza nel settore giuridico. Collabora attivamente e costantemente da molti anni ad aggiornamenti di importanti banche dati di dottrina e giurisprudenza, ed osservatori su primarie Riviste specialistiche.