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Protesi mammarie, in vigore il divieto per le minorenni

Entra in vigore oggi la legge che vieta gli interventi di plastica mammaria, a soli fini estetici, alle minorenni.  Il divieto non si applica nei casi  di  gravi malformazioni congenite certificate da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o da una struttura sanitaria pubblica.  L’inosservanza del divieto è  punita  con l’applicazione della sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una somma pari a 20.000  euro  a  carico  degli  operatori  sanitari  che provvedono all’esecuzione dell’impianto; gli stessi sono sottoposti alla sospensione dalla professione per tre mesi. Possono applicare le protesi mammarie per fini coloro   che   sono   in   possesso   del   titolo   di specializzazione in chirurgia plastica o a chi ha  svolto  attività  chirurgica equipollente nei precedenti cinque anni o è in possesso  del  titolo di specializzazione in chirurgia generale, ginecologia e ostetricia o chirurgia toracica. Allo stesso tempo entrano in vigore i registri che consentiranno, da un lato, il monitoraggio clinico del soggetto sottoposto a impianto,  allo scopo  di  prevenire  le  complicanze  e   migliorare   la   gestione degli eventuali effetti indesiderati, anche a  distanza; dall’altro, il monitoraggio epidemiologico,  a  scopo  di  studio  e  ricerca scientifica  e  di  programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria.

I registri raccolgono i dati relativi agli impianti protesici,  con particolare riguardo alle  informazioni  concernenti  la tipologia e durata degli impianti, il materiale di riempimento utilizzato e l’ etichettatura del prodotto, gli effetti collaterali ad  essi  connessi  nonchè  l’incidenza  dei tumori mammari e delle malattie autoimmuni. I dati personali  oggetto  di  trattamento  sono  raccolti,  nel rispetto della normativa vigente in materia di  protezione  dei  dati personali, in conformità ai principi di liceità,  proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento dei dati personali. Le modalità di raccolta dei dati nel registro nazionale,  istituito presso  la  Direzione  generale  dei  farmaci  e dispositivi  medici  del  Ministero  della  salute, saranno disciplinate con decreto entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  legge.