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Polizze legate ai mutui, dal 2 aprile si cambia

Il decreto Liberalizzazioni da un lato, un provvedimento dell’Isvap dall’altro. Il risultato è che dal 2 aprile prossimo (per effetto proprio del provvedimento n.2946 dell’isvap) l’istituto erogante il credito non potrà più coprire contemporaneamente il ruolo di beneficiario e di distributore della polizza. Stiamo parlando delle polizze legate ai mutui: un mercato che si aggira intorno ai 2 miliardi di euro che ha causato non pochi problemi ai consumatori obbligati a sottoscrivere una polizza di assicurazione contestualmente all’erogazione di un mutuo o di un prestito. Secondo il CRTCU spesso si veniva a creare uno svantaggio per il consumatore dal momento che le polizze venivano proposte dallo stesso istituto erogante il prestito, con buona pace della concorrenza e dei suoi vantaggi in termini di costo.

Ma le cose sono destinate a cambiare. Il Decreto liberalizzazioni, per favorire la concorrenza in questo settore, ha introdotto l’obbligo per le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari di proporre almeno due preventivi di due diverse compagnie assicuratrici non riconducibili all’istituto erogante il prestito, eventualmente oltre al proprio prodotto. In questo modo è probabile ed auspicabile che le compagnie, innanzitutto le stesse banche, per vendere più prodotti abbassino l’entità delle provvigioni e dunque il prezzo delle stesse, il tutto a vantaggio, ovviamente, del consumatore che dovrebbe spendere meno. “Il contraente, in ogni caso, è libero di procurarsi autonomamente dei preventivi da compagnie assicurative diverse rispetto a quelle proposte dalla banca, avendo così un maggior potere contrattuale”, commenta Carlo Biasior, direttore del CRTCU.

Sempre in materia di polizze legate ai mutui, il CRTCU ricorda che l’ISVAP era già intervenuto con il regolamento n. 35 del 2010 (per i contratti stipulati dopo il 1.12.2010) con il quale aveva sancito il diritto del contraente alla restituzione della quota parte di premio unico e non goduto per l’anticipata estinzione o la surroga del mutuo. Questo infatti era un altro tema molto problematico per i consumatori poiché gli istituti eroganti spesso non riconoscevano tale diritto e trattenevano l’intera somma pagata o riconoscevano la possibilità di “spostare” l’assicurazione a garanzia del nuovo mutuo surrogato.