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Introdotte pene severe per il traffico illegale di cuccioli

Approvata definitivamente dalla Camera il 27 ottobre 2010 la ratifica della Convenzione di Strasburgo del 13 novembre 1987, che introduce norme a protezione degli animali da compagnia, intendendo per animale da compagnia (come si legge nella Convenzione) «ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia». La Convenzione “introduce principi e sanzioni penali”, in particolare: il divieto di causare inutilmente ad un animale da compagnia dolore, sofferenza o angoscia; - il divieto di maltrattare o abbandonare un animale da compagnia; - il diritto degli animali al benessere e a interventi chirurgici o medici, fatti con tutte le caratteristiche per evitare sofferenze. Chiunque tenga un animale da compagnia o se ne occupi, deve provvedere alla sua installazione e fornirgli cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni etologici, secondo la sua specie e la sua razza; in particolare deve: rifornirlo in quantità sufficiente di cibo e di acqua, procurargli adeguate possibilità di esercizio, prendere ogni provvedimento per impedirne la fuga. La novità più importante è l’introduzione di nuovi reati: del traffico illecito di cani e gatti; del taglio della coda, delle orecchie, e di altre mutilazioni non motivate da esigenze terapeutiche.