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IMMOBILI IN COSTRUZIONE Polizza assicurativa. Da oggi piu garanzie per chi acquista dal costruttore

Più garanzie per chi compra immobili in costruzione - L’impresa edile deve consegnare all’acquirente al momento del rogito una polizza assicurativa a beneficio dell’acquirente a copertura dei vizi di costruzione e dei danni arrecati a terzi


Più garanzie per chi compra immobili in costruzione. L'impresa edile deve consegnare all'acquirente al momento del rogito una polizza assicurativa a beneficio dell'acquirente a copertura dei vizi di costruzione e dei danni arrecati a terzi. E nel dm 154/22, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 247/22, è ora fissato un vero e proprio modello di “decennale postuma” che stabilisce il contenuto minimo della garanzia in favore del compratore: lo standard si applica alle polizze stipulate dopo il 5 novembre 2022. L'assicurazione deve tenere indenne il costruttore per responsabilità civile verso i terzi per almeno 500 mila euro. La garanzia può essere circoscritta con franchigia, scoperto e limiti di indennizzo. È quanto emerge dalla segnalazione di novità normativa realizzata dall'ufficio studi del Consiglio nazionale del notariato






Art. 4 - Effetto e durata dell'assicurazione 


 


La presente Polizza e' stipulata per la durata e  con  la  decorrenza fissate in Scheda Tecnica. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 della  data  di  ultimazione  dei  lavori  risultante  dal   relativo certificato.   


L'assicurazione  non  e'  operante  in  caso  di  mancato   pagamento dell'intero premio.  Il premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale e'  assegnata  la Polizza oppure alla Societa'.   


L'assicurazione ha termine alla data di scadenza stabilita in Polizza e comunque non oltre 10 (dieci) anni dalla data  di  ultimazione  dei lavori.  Dopo  tale   scadenza   l'obbligo   della   Societa'   cessa automaticamente.


MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


DECRETO 20 luglio 2022, n. 154   -  0Regolamento recante il contenuto e le caratteristiche  della  polizza - di  assicurazione  e  il  relativo   modello   standard,   ai   sensi dell'articolo 4 del decreto  legislativo  20  giugno  2005,  n.  122. (22G00161)  (GU n.247 del 21-10-2022)


 


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