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IMPRESE ENERGETICHE - Stretta sul contributo dovuto dalle imprese energetiche sugli extraprofitti realizzati.

Stretta sul contributo dovuto dalle imprese energetiche sugli extraprofitti realizzati. L’art. 42 del decreto legge n. 115/2022 («Decreto Aiuti bis») inasprisce le sanzioni a carico di chi non paga, anche in vista del versamento del saldo, previsto entro il 30 novembre


DISAPPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO


 Si prevede la disapplicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, che contempla la riduzione della sanzione per omesso versamento, nonché delle disposizioni che regolano la riduzione della metà della sanzione in caso di ritardo non superiore a 90 giorni, una volta decorsi i termini del 31 agosto 2022 per l'acconto, e del 15 dicembre 2022 per il saldo. 






INTERVENTO DELLA FINANZA


Per i versamenti effettuati dopo queste date, la sanzione si applica nella misura del 60%. Infine, Agenzia delle entrate e Guardia di finanza potranno operare in modo coordinato con piani di intervento finalizzati alla verifica dei presupposti per il pagamento del contributo e al controllo dei relativi versamenti.


HANNO PAGATO IN POCHI


Poche risposte all'appello. Molte imprese energetiche hanno dunque deciso di non pagare il contributo sui sovraprofitti previsto dal dl 21/2022. La speranza degli operatori risiede nella possibilità di contestare i profili di costituzionalità del contributo, tenendo ben presente l'epilogo della Robin Hood Tax, addizionale Ires sempre a carico delle imprese energetiche, introdotta nel 2008 dal governo Berlusconi e dichiarata incostituzionale sette anni più tardi. A oggi il risultato è che nelle casse statali è finito appena un miliardo di euro, a fronte degli oltre dieci che erano stati previsti dal governo.


IL PRESIDENTE DRAGHI


Il presidente del consiglio Mario Draghi, nella conferenza stampa a seguito dell'approvazione del decreto aiuti bis, ha dichiarato: «È mia intenzione che paghino tutto. Ci sono provvedimenti in questo decreto-legge che aumentano fortemente le sanzioni e gli obblighi al pagamento».


NOTE:


1) Lo scopo del contributo è finanziare una parte dei ristori messi sul tavolo a sostegno del paese


2) Molti sono stati i rilievi sul meccanismo di calcolo del sovrapprofitto non pienamente compatibile con gli artt. 3 e 53 della Costituzione italiana, che sanciscono rispettivamente il principio di uguaglianza e quello di capacità contributiva