CASSAZIONE - Caccia e Pesca - è stata presentata una richiesta di abrogazione dell'articolo 842 del cc
Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 1° aprile 2021, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di referendum di cui all'art. 75 della Costituzione:
«Volete Voi abrogare l'art. 842 del codice civile, approvato con R.D. del 16 marzo 1942 n. 262, limitatamente a: Rubrica "Caccia e"; primo comma "Il proprietario di un fondo non puo' impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno" e secondo comma "Egli puo' sempre opporsi a chi non e' munito della licenza rilasciata dall'autorita'"?».
Dichiarano di eleggere domicilio presso lo studio legale dell'Avv. Laura Melis in Via Giovanni Pascoli n. 206 - 55100 Lucca (LU) - pec laura.melis@pec.it
Note
Il Proprietario del fondo può impedirvi l'ingresso anche chi caccia ma solo:
1 - Se il terreno è coltivato
2 - quando il terreno è completamente recintato per un'altezza di almeno 1,20 metri
Se invece il terreno è ricompreso in un piano faunistico venatorio regionale, il divieto di ingresso ai cacciatori va autorizzato dalla Giunta Regionale.
Per esercitare la pesca è necessario il consenso del proprietario del fondo