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CONDOMINIO: chi ha diritto di partecipare alle assemblee.

La regola vuole che all’assemblea di condominio partecipino solo i proprietari degli immobili presenti nell’edificio condominiale. L’assemblea, dunque, è la riunione dei proprietari, cioè di coloro che sono formalmente titolari di una porzione esclusiva della struttura condominiale (abitazione, box, locale commerciale, ufficio, ecc.).


Dunque, il semplice affittuario (cioè, il conduttore) che vive in locazione nel condominio non ha diritto a prendere parte all’assemblea, se non in alcuni casi. Vediamo quali


Affittuario: quando partecipa all’assemblea condominiale?


Secondo la legge, il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’appartamento locatogli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria.


L’affittuario/conduttore ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.


Dunque, la legge conferisce all’affittuario il diritto di partecipare all’assemblea in due occasioni:


- quando si decide circa i servizi di riscaldamento e di condizionamento dell’aria. Si tratta in genere delle decisioni inerenti alla ripartizione dei costi;


- quando si decide sulla modifica degli altri servizi comuni (parcheggio, installazione antenna centralizzata, ecc.). in questi casi, però, non ha diritto di voto.


Resta ferma la possibilità dell’inquilino di partecipare sempre alle assemblee nelle vesti di delegato del locatore.


La convocazione degli affittuari


Nei casi in cui all’assemblea devono partecipare anche gli affittuari (con o senza diritto di voto), l’amministratore è tenuto a convocare anche loro, pena l’invalidità della delibera e possibilità che gli affittuari non regolarmente convocati possano impugnare la deliberazione assunta in loro assenza entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione.


È dunque da escludere che l’onere di avvisare gli affittuari gravi sui proprietari, a loro volta resi edotti dall’amministratore. È quest’ultimo e solo lui a dover notificare l’avviso di convocazione d’assemblea anche ai conduttori, quando questi hanno il diritto di parteciparvi.

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* Il video di approfondimento

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