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CONSENSO INFORMATO. Se non viene acquisito prima dell'intervento chirurgico, si ha diritto al risarcimento del danno.

 Mancata acquisizione del consenso informato e conseguente lesione al diritto di autodeterminazione: per ottenere il risarcimento, il paziente deve provare che, se fosse stato debitamente informato dai medici, non si sarebbe sottoposto all’intervento chirurgico. La Cassazione si è pronunciata con ordinanza del 2018 (ordinanza del 4 dicembre 2018, n. 31234) e ribadito nel corso del 2020.


La Cassazione, dando continuità ai principi espressi recentemente dai giudici di legittimità (Cass. 7248/2018), ha indicato le ipotesi di danni risarcibili per mancanza di adeguato consenso informato.


1)  intervento errato che il paziente avrebbe comunque accettato anche nel caso di omessa/insufficiente informazione: un intervento, cioè, che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi nelle medesime condizioni: in tal caso, il risarcimento sarà limitato al solo danno generico alla salute subito dal paziente. Esclusa una azione contro il medico;


2)  intervento errato che il paziente avrebbe rifiutato: omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in tal caso, il risarcimento sarà esteso anche al danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente;


* Nota: il paziente deve comunque provare nel caso n. 2 che avrebbe rifiutato l'intervento.