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Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

1. Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  dei  settori  economici interessati dalle misure  restrittive introdotte con  il  decreto  del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  del  24  ottobre  2020  per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", e' riconosciuto  un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla  data  del 25  ottobre  2020,  hanno  la  partita  IVA  attiva   e,   ai   sensi dell'articolo 35 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato  1  al presente decreto. Il contributo non  spetta  ai  soggetti  che  hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. 


  2. Ai soli fini del presente articolo, nel limite di  spesa  di  50 milioni di euro per l'anno 2020, con uno o piu' decreti del  Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono  essere  individuati  ulteriori  codici  ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo,  ulteriori rispetto a quelli riportati nell'Allegato 1 al  presente  decreto,  a condizione che tali settori  siano  stati  direttamente  pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020. 


  3.  Il  contributo  a  fondo  perduto  spetta  a   condizione   che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore  ai  due  terzi  dell'ammontare  del  fatturato  e  dei corrispettivi del  mese  di  aprile  2019.  Al  fine  di  determinare correttamente i predetti importi, si  fa  riferimento  alla  data  di effettuazione dell'operazione di cessione di beni  o  di  prestazione dei servizi. 


  4. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti  di fatturato  di  cui  al  precedente  comma   ai   soggetti   riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a  partire  dal  1° gennaio 2019. 


  5. Per i soggetti che hanno gia' beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo di  cui al  comma  1  e'  corrisposto  dall'Agenzia  delle  entrate  mediante accreditamento diretto sul conto  corrente  bancario  o  postale  sul quale e' stato erogato il precedente contributo. 


  6. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo  a fondo perduto di cui all'articolo 25  del  decreto-legge  n.  34  del 2020, il  contributo  di  cui  al  comma  1  e'  riconosciuto  previa presentazione  di  apposita  istanza   esclusivamente   mediante   la procedura web  e  il  modello  approvati  con  il  provvedimento  del Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  del  10  giugno   2020;   il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui  partita  IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza. 


  7. L'ammontare del contributo a fondo perduto  e'  determinato:  


a) per i soggetti di cui al comma 5,  come  quota  del  contributo  gia' erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34  del  2020; 


b) per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore  calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza  trasmessa  e  dei  criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali  soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore e' calcolato  applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c),  dell'articolo  25  del decreto-legge n. 34 del 2020. Le predette  quote  sono  differenziate per settore economico e sono riportate nell'Allegato  1  al  presente decreto. 


  8.In ogni  caso,  l'importo  del  contributo  di  cui  al  presente articolo non puo' essere superiore a euro 150.000,00. 


  9. Per i soggetti di cui al comma 5, in possesso dei  requisiti  di cui al comma 4, l'ammontare del contributo e' determinato  applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1  al  presente  decreto  agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e  a  2.000  euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 


  10. Si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  di  cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.  


 


 11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalita' per la trasmissione  delle  istanze di cui al comma 6 e  ogni  ulteriore  disposizione  per  l'attuazione della presente disposizione. 


  12. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. 


  13. E' abrogato l'articolo 25-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n. 77. 


  14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.458 milioni  di euro per l'anno 2020, e dal comma 2, pari a 50 milioni  di  euro  per l'anno 2020, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno  2020, mediante utilizzo delle  risorse  rivenienti  dall'abrogazione  della disposizione di cui al comma 13 e, quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34.