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PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: "Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia"

In corso di esame in Commissione, proposta di legge ordinaria, presentata il 13 settembre 2013. Relatori: in Commissione: BAZOLI Alfredo, per la Commissione II Giustizia, TRIZZINO Giorgio, per la Commissione XII Affari sociali. Assegnazione: Assegnato alle Commissioni riunite II Giustizia e XII Affari sociali in sede Referente il 26 giugno 2018. Esame in Commissione (iniziato il 30 gennaio 2019)


LA SINTESI


 Ogni cittadino può rifiutare l’inizio o la prosecuzione di trattamenti sanitari, nonché ogni tipo  di trattamento di sostegno vitale o di terapia nutrizionale. Il personale medico e sanitario è tenuto a rispettare la volontà del paziente ove essa:


a) provenga da un soggetto maggiorenne;


b) provenga da un soggetto che non si trova in condizioni, anche temporanee, di incapacità di intendere e di volere, salvo quanto previsto dall’articolo 3;


c) sia manifestata inequivocabilmente dall’interessato o, in caso di incapacità sopravvenuta, anche temporanea, dello stesso, da persona precedentemente nominata, con atto scritto con firma autenticata dall’ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, fiduciario per la manifestazione delle volontà di cura.


Ove siano rispettate le condizioni di cui al presente articolo, unitamente a quelle dell’articolo 3, comma 1, lettera g), al medico e al personale sanitario che hanno attuato tecniche di eutanasia, provocando la morte del paziente, non si applicano le disposizioni degli articoli 575, 579, 580 e 593 del codice penale.