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Sono risultate illegittime le nomine di 1200 dirigenti dell'Agenzia delle Entrate e delle Dogane

Con la sentenza n. 37 del 25 febbraio 2015, depositata il 17 marzo 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 co. 24 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, intervenendo in una vicenda giudiziaria iniziata nel 2011, allorquando il T.A.R. Lazio[1], su ricorso proposto da Dirpubblica[2], dichiarava l’invalidità di tutte le nomine dirigenziali effettuate senza l’esperimento di un regolare concorso, annullando (1) la delibera del comitato di gestione n. 55 del 02 dicembre 2009 con cui è stato istituito l’art. 24 del regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate[3], nonché (2) il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 146687/2010 e (3) il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 settembre 2010, con i quali veniva “sanata” la posizione di una serie di funzionari che da anni svolgono funzioni dirigenziali senza averne la qualifica, in violazione dell’art. 52 co. 5 del D.Lgs. n. 165/2001, che sancisce la nullità dell’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore “al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2”[4].

L’Agenzia delle Entrate ricorreva al Consiglio di Stato, ribadendo l’eccezione di carenza di legittimazione attiva di Dirpubblica, già disattesa dal T.A.R.

 Nelle more del giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato, il Legislatore, con Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito in Legge n. 44/2012, è intervenuto nel maldestro tentativo di porre rimedio alle potenziali conseguenze scaturenti dalle pronunce sopra richiamate, autorizzando l’attribuzione di incarichi dirigenziali a propri funzionari per il tempo necessario “per la copertura del posto vacante tramite concorso” (art. 8 co. 24 D.L. n. 16/2012).

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5451 del 18 novembre 2013, sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 co. 24 D.L. 2 marzo 2012, n. 16 conv. in Legge 26 aprile 2012, n. 44, osservando come “per un verso […] la norma autorizza l’attribuzione di incarichi dirigenziali […] nelle more dello svolgimento dei concorsi; per altro verso, fa salvi gli incarichi “già affidati”, vale a dire gli incarichi dirigenziali già affidati a funzionari privi di qualifica dirigenziale”. A parere del Consiglio, quindi, “occorre[va] rimettere alla Corte Costituzionale, stante la sua rilevanza ai fini della decisione e la sua non manifesta infondatezza, la questione relativa alla legittimità costituzionale dell’art. 8, co. 24, D.L. 2 marzo 2012 n. 16, conv. in l. 26 aprile 2012 n. 44”