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Trasparenza e corruzione. Il Consiglio di Stato interviene sulla questione di incompatibilità di un membro della commissione di gara.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 23 marzo 2015 (sui casi in cui sussiste la situazione di incompatibilità prevista dall’art. 84 del codice degli appalti pubblici ed in particolare sulla sussistenza o meno di essa nel caso in cui il componente della commissione di gara sia stato nominato responsabile del procedimento ed abbia concorso alla predisposizione materiale del capitolato speciale)

1.  Come chiarito dall’Adunanza Plenaria (1), l’esame prioritario del ricorso incidentale rispetto al ricorso principale è limitato all’ipotesi in cui  il ricorso incidentale abbia carattere escludente, sollevando un’eccezione di carenza di legittimazione del ricorrente principale non aggiudicatario, in quanto soggetto che non ha mai partecipato alla gara o che vi ha partecipato ma è stato correttamente escluso ovvero che avrebbe dovuto essere escluso ma non lo è stato per un errore dell’Amministrazione; resta tuttavia fermo che l’esame prioritario del ricorso principale è ammesso, per ragioni di economia processuale, qualora risulti manifestamente infondato, inammissibile, irricevibile o improcedibile.

2. Le valutazioni della commissione di gara in ordine alla congruità delle offerte sono espressione di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione appaltante e, quindi, assoggettabili ad un sindacato limitato alle presenza di macroscopiche illogicità ed omissioni ovvero ad evidenti errori di fatto (2).

3. Nel caso in cui l’Amministrazione, a seguito di verifica delle offerte sospettate di essere anomale, abbia ritenuto congrua l’offerta sulla base delle spiegazioni fornite dal concorrente, la sua valutazione deve ritenersi sufficientemente motivata con richiamo “per relationem” ai chiarimenti ricevuti, giacché la verifica delle offerte anomale non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando invece ad accertare se l’offerta nel suo complesso sia attendibile e, dunque, se dia o non serio affidamento circa la corretta esecuzione (3).

4. L’art. 84 del D.Lgs. n. 163 del 2006, dettato a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità dei procedimenti di gara, impedisce la presenza nelle commissioni di gara di coloro che abbiano svolto un’attività idonea ad interferire con il giudizio di merito sull’appalto, in grado cioè di incidere sul processo formativo della volontà che conduce alla valutazione delle offerte potendo condizionarne l’esito (4); tuttavia deve sottolinearsi, per un verso, che tale incompatibilità deve riguardare effettivamente il contratto del cui affidamento si tratta e non può riferirsi genericamente ad incarichi amministrativi o tecnici genericamente riguardanti altri appalti (5) e, per altro verso, che di tale situazione di incompatibilità deve essere fornita adeguata e ragionevole prova, non essendo sufficiente in tal senso il mero sospetto di una possibile situazione di incompatibilità (dovendo la disposizione in questione, in quanto limitativa delle funzioni proprie dei funzionari dell’amministrazione, essere interpretata in senso restrittivo)