cambia grandezza del testo A A A

SOSTA DEI VEICOLI NEI PARCHEGGI CON “STRISCE BLU”

La discussione tra Ministero dei Trasporti e i Comuni relativa all’erogazione della multa per sforamento dell’orario di parcheggio sulle strisce blu è arrivata a conclusione.

Ritenendo assodato che la multa va elevata a chi non ha pagato la sosta, il Ministero dei trasporti ravvedeva come illegittima la richiesta avanzata  dai Comuni agli automobilisti che, per vari motivi, pur avendo pagato regolarmente la sosta per un certo orario, lo sforavano. Secondo il Ministero i Comuni erano autorizzati a richiedere solo la differenza per la permanenza non pagata.

Cosa stabilisce l’accordo tra Ministero dei Trasporti e i Comuni:
- la regolamentazione della sosta è di competenza dei Comuni
- i Comuni possono elevare una sanzione pecuniaria in caso di sforamento solo se vi è una previsione in tal senso approvata con delibera.

Come deve regolarsi l'automobilista:
- Se non ha ricevuto ancora la multa deve pagare la differenza
- Se ha ricevuto la multa può presentare ricorso al giudice di pace o al prefetto
- Se ha sforato l’orario di sosta in presenza di specifica previsione del Comune deve pagare la sanzione pecuniaria prevista


COSA DICE IL MINISTERO DEI TRASPORTI    (www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3162)
In merito alla regolamentazione della sosta nelle “strisce blu”, a seguito dei pronunciamenti susseguitisi nel tempo sia da parte del MIT, che del Ministero dell’Interno e con riferimento agli esiti della riunione tenutasi ieri presso il Viminale, con il Presidente dell’ANCI, si precisa quanto segue.
 
- Nell’incontro sono stati confermati il parere dei ministeri: per chi sosta nelle strisce blu oltre il termine per cui ha pagato non viene elevata contravvenzione per divieto di sosta perché ciò non è previsto dal Codice della strada
 
- La regolamentazione della sosta è materia di competenza comunale, per irrogare penali o sanzioni pecuniarie nei confronti di chi sosta oltre il termine per cui ha pagato il comune deve emanare una specifica delibera. In assenza di tale delibera e quindi finché non verrà approntata non è possibile elevare multe per il caso in questione
 
- Le penalità per il mancato pagamento che i comuni possono prevedere devono essere improntate a criteri di commisurazione e ragionevolezza rispetto alla tariffa richiesta per la sosta. La penalità per il non rispetto di un contratto (tale è il pagamento di una tariffa a fronte dell’erogazione di un servizio) non può essere vessatoria
 
- E’ auspicabile che nella legge delega per il nuovo Codice della Strada  in esame al Parlamento vengano indicati i principi  generali a cui i Comuni devono attenersi e in ogni caso stabilito il criterio che le multe non possono essere una ulteriore forma di tassazione indiretta del cittadino.


Il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti