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Bollo auto: pagamento e prescrizione

Il bollo auto è una tassa che grava su tutti gli autoveicoli e motoveicoli immatricolati in Italia. Esso viene definito una tassa locale perchè chi se ne avvantaggia sono le Regioni. La "tassa di circolazione", una volta divenuta "tassa di possesso", è diventata regionale dal 1993, per le sole Regioni a statuto ordinario, mentre per quelle a statuto speciale, è rimasta un tributo di tipo erariale.

SCADENZA:
Stando alla normativa vigente, la tassa di proprietà deve essere pagata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del bollo precedente

DOVE SI PAGA:
l’importo può essere versato negli uffici provinciali e nelle delegazioni ACI, nelle Agenzie di pratiche automobilistiche autorizzate, nei tabaccai distribuiti sul territorio, negli uffici postali e da qualche tempo anche tramite i servizi Telebollo e Bollonet pagando tramite telefono o internet con addebito sulla carta di credito

IL CODICE CIVILE - Della prescrizione e della decadenza
Art. 2934. Estinzione dei diritti. Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge

TERMINE DI PRESCRIZIONE:
Il mancato pagamento del bollo auto può essere accertato solo entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Ciò vuol dire che il termine entro il quale cade in prescrizione il diritto dell’amministrazione al recupero delle stesse, è il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento. Citiamo testualmente la norma attualmente in vigore: " l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”

UN ESEMPIO:
Per esempio, se dovevi pagare il bollo entro il giorno 31 marzo 2013, allora il termine di tre anni inizierà a decorrere a partire dal 1 gennaio 2014 (anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento) e scadrà il 31 dicembre 2016, cioè allo scadere del terzo anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento.


PRESCRIZIONE - RIFERIMENTI LEGISLATIVI:
art.5 del D.l. 953/82, così come modificato dall’art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86

PRESCRIZIONE - RIFERIMETI GIURISPRUDENZIALI:
a) Sentenza 3658 del 28 febbraio 1997 (dep.28 aprile 1997) Corte di Cassazione, Sez. I Civ.;
b) Sentenza 44 del 27 marzo 2007 Commissione Tributaria Provinciale di Taranto
c) Sentenza 137 del 20 ottobre 2005 Commissione Tributaria Regionale del Lazio