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Mutui, cambiano le regole per accedere al Fondo di solidarietà

Con la riforma Fornero, entrata in vigore lo scorso 18 luglio, sono cambiate alcune regole per accedere al Fondo di solidarietà per i mutuatari in difficoltà, introdotto nel 2008 e operativo dal 2010. Sono stati confermati i requisiti per i richiedenti, titolari di un contratto di mutuo: l’immobile da acquistare deve essere l’abitazione principale (sono quindi escluse case appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e  A9); il mutuo deve essere attivo da almeno un anno; l’ importo erogato non può superare i 250.000 euro; il reddito ISEE del nucleo familiare del richiedente non deve superare i 30.000 euro annui.

Altroconsumo spiega, però, che c’è una novità: l’obbligo per le banche di sospendere l’ammortamento dei mutui nei casi in cui il mutuatario debba far fronte ai seguenti eventi accaduti nei 3 anni precedenti la richiesta:

    licenziamento dal rapporto di lavoro subordinato anche per controversie individuali, ad eccezione di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
    morte o riconoscimento di handicap grave, oppure di invalidità civile non inferiore all’80%.

Non potranno essere più ammessi al beneficio, restando dunque esclusi rispetto alle linee guida precedenti, gli accadimenti dei seguenti eventi:

    il pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate per almeno 5.000 euro all’anno;
    le spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento funzionale della casa per cui è stato erogato il mutuo per almeno 5.000 euro;
    l’aumento della rata del mutuo a tasso variabile rispetto alla rata precedente (a causa della fluttuazione del tasso d’interesse) di almeno il 25% per le rate semestrali e del 20% per le rate mensili.

Chi riesce a beneficiare del Fondo ottiene la sospensione del pagamento delle rate fino ad un massimo complessivo di 18 mesi nel corso dell’esecuzione del contratto. Il Fondo rimborsa esclusivamente: i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali onorari notarili anticipati dalla banca; gli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario, ma soltanto per la quota corrispondente al parametro di riferimento (cioè all’Euribor o all’Irs).

Resta invece a carico del mutuatario dopo la fine della sospensione, oltre che la quota capitale, anche la quota interessi delle rate per la parte determinata dallo spread. Inoltre la legge prevede anche che la sospensione non comporti l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avvenga senza richiesta di garanzie aggiuntive; sia concedibile anche per i mutui che hanno già fruito di altre misure di sospensione se il beneficio è durato fino ad un massimo di diciotto mesi.

Dunque possono accedere anche i mutuatari che, ad esempio, hanno già beneficiato di un periodo di sospensione grazie al piano famiglie dell’Abi o ad iniziative autonome della banca.

La sospensione invece non può essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:

- ritardo nei pagamenti delle rate superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, o per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
- fruizione di agevolazioni pubbliche;
- mutui per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio morte, invalidità permanente o perdita del lavoro, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

Al momento, sul sito della Consap che gestisce il Fondo, si legge che il nuovo Regolamento attuativo è in via di emanazione: solo a quel punto sarà possibile fare nuove richieste. Attualmente restano valide quelle presentate fino al 17 luglio 2012.