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Agenzia delle Entrate: agevolazione prima casa a prova di separazione

Imposta di registro sotto la lente di ingrandimento dell’Agenzia delle Entrate, che ha diramato una circolare in cui risponde alle domande dei contribuenti, specialmente in tema di trasferimento dell’immobile nell’ambito degli accordi di separazione o di divorzio fra coniugi.

Agevolazione prima casa a prova di separazione: il bonus non si perde nel caso in cui, in seguito a un obbligo assunto in base all’accordo di separazione o divorzio, uno dei coniugi cede all’altro la propria quota dell’immobile prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto. Sono inoltre esenti da registro i trasferimenti patrimoniali a favore dei figli, derivanti dall’accordo di “fine matrimonio”, se indispensabili a risolvere la crisi coniugale. Questi alcuni dei principali punti toccati dalla circolare 27/E di oggi, con cui l’Agenzia fa un focus sull’imposta di registro e scioglie i dubbi su come applicarla correttamente.

L’Agenzia delle Entrate spiega che trovano l’esenzione da bollo, registro e ogni altra tassa gli accordi patrimoniali stipulati dai coniugi nell’ambito della separazione a favore dei figli, purché siano esplicitamente considerati funzionali e indispensabili a risolvere la crisi coniugale. Ad esempio, non è tassato l’atto con cui il genitore, in esecuzione di un accordo di separazione consensuale, come proprietario della casa coniugale ne trasferisce al figlio la nuda proprietà. Ciò a patto che il testo dell’accordo di separazione omologato dal tribunale preveda espressamente la funzione “risolutrice” della disposizione patrimoniale.

Anche in caso di separazione, l’agevolazione prima casa viene mantenuta. La circolare dell’Agenzia precisa che il bonus non si perde nel caso in cui, in seguito a un obbligo assunto in base all’accordo di separazione o divorzio, uno dei coniugi cede all’altro la propria quota dell’immobile prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto. Ciò indipendentemente dalla circostanza che chi ha ceduto la sua “parte” acquisti o meno una nuova casa. L’agevolazione prima casa non decade anche nel caso in cui l’accordo omologato dal tribunale prevede che moglie e marito cedano ad altri la proprietà dell’immobile, con rinuncia da parte di uno dei due a favore dell’altro dell’incasso della vendita. Determina, tuttavia, decadenza dal regime di favore l’ipotesi in cui il regime di favore non continua a valere, è l’ipotesi in cui il coniuge – a cui è assegnato l’intero corrispettivo della vendita – non riacquista entro un anno un altro immobile da adibire ad abitazione principale.