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Ritardo nella portabilità del mutuo, cliente risarcito grazie all’ABF

Una nuova vittoria a favore del consumatore contro la banca, grazie all’intervento dell’Arbitro Bancario e Finanziario: un cliente è stato risarcito di 5.000 euro per aver subito ritardo nella portabilità del suo mutuo. Grazie ad un provvedimento dell’ABF (n. 838 del 21.3.2012) la banca ha dovuto rimborsare al cliente il 3% del capitale surrogato. La legge prevedeva un massimo di 30 giorni dalla richiesta di portabilità fatta dal cliente; con l’entrata in vigore del decreto liberalizzazioni il tempo è stato ridotto a 10.

Poiché al reclamo la banca non ha risposto, il consumatore si è rivolto al Centro di Ricerca e Tutela dei Consumatori e degli Utenti di Trento che ha inoltrato il ricorso all’ABF. La legge stabilisce che “nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di dieci giorni (ex trenta), per cause dovute al finanziatore originario, quest’ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo”.

“La legge prevede la responsabilità della banca originaria per il solo fatto dell’inutile decorso del termine di 10 giorni, senza che assumano rilevanza i tradizionali profili d’imputabilità soggettiva del dolo o della colpa – commenta Carlo Biasior, direttore del CRTCU – Si tratta, dunque, di una responsabilità oggettiva imputabile, in ogni caso ed esclusivamente, alla banca cedente”. Lo afferma l’ABF che aggiunge: ”il risarcimento a favore del cliente è stabilito in misura predeterminata forfettariamente in funzione del valore del mutuo, a prescindere dall’effettivo danno sofferto da quest’ultimo, introducendo, di fatto, nell’ordinamento un caso di cd. “danno putativo” di matrice anglosassone”.

“L’Arbitro Bancario e Finanziario conferma il suo ruolo di formante del diritto – continua Carlo Biasior – e i suoi orientamenti costituiscono spesso avanzate tutele dei consumatori nei servizi bancari e finanziari”.

L’Associazione ricorda a tutti i consumatori chel’ABF è competente a decidere controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari e di pagamento; le sue pronunce sono di accertamento e di condanna (non quindi pronunce costitutive, es. di annullamento del contratto) e opera come organismo “di secondo grado” dopo il preventivo reclamo (con esito negativo o senza esito) all’intermediario, che ne costituisce condizione di procedibilità. Non serve l’assistenza di un legale e ha un basso costo: circa 20 euro per i costi di segreteria. Sul sito dell’ABF si trovano le informazioni necessarie e i moduli per il ricorso a disposizione. Il CRTCU è a disposizione per informazione e assistenza su problemi bancari.