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Il divieto di pubblicità del gioco d’azzardo

Nel 2018 è stata introdotta una misura ancor più stringente per evitare la ludopatia e i rischi del gioco d’azzardo in generale ma, soprattutto, a tutela dei minorenni. Si tratta del divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo , comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse:

* le manifestazioni sportive, culturali o artistiche;
* le trasmissioni televisive o radiofoniche;
* la stampa quotidiana e periodica;
* le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media.

Dal 1° gennaio 2019, questo divieto si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi «e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità è vietata».

Sono esclusi le lotterie nazionali a estrazione differita (tipo la Lotteria Italia, che non ha la vincita istantanea), le manifestazioni di sorte locali e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Le violazioni a queste disposizioni comportano per il committente, per il proprietario del mezzo o del sito di diffusione e per l’organizzatore dell’evento una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore per ogni violazione a 50.000 euro.

L’Autorità competente alla contestazione e all’irrogazione dele sanzioni è il Garante per le comunicazioni il quale, subito dopo l’approvazione di questo decreto-legge, ha pubblicato delle linee guida in cui ha precisato che il divieto interessa, oltre alle tradizionali forme di pubblicità, altre come:

* Il product placement (messaggi promozionali che appaiono in spazi non prettamente pubblicitari, senza essere segnalati come tale);
* la distribuzione di gadget brandizzati dei prodotti di gioco;
* l’organizzazione di eventi con premi costituiti da prodotti brandizzati;
* le manifestazioni a premio;
* la pubblicità redazionale;
* la pubblicità, diretta e indiretta, effettuata dagli influencer

GuardiaCivica - Il divieto di pubblicità del gioco d’azzardo

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