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LEGGE 7 aprile 2022, n. 32 - Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. Esaminiamo l'articolo 2.

Art. 2  - Delega al Governo per il riordino e il rafforzamento  delle misure di sostegno all'educazione dei figli 

Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o piu'  decreti  legislativi  per  il  riordino  e  il rafforzamento delle MISURE DI SOSTEGNO ALL'EDUCAZIONE DEI FIGLI

MODALITA' E PROCEDURE

a) garantire  in  tutto  il  territorio  nazionale,   in   forma progressiva,  l'istituzione,  il  Sostegno  e  il  rafforzamento  dei servizi socio-educativi  per  l'infanzia  e  per  l'adolescenza,  dei servizi educativi per l'infanzia,   e   delle   scuole dell'infanzia, AL FINE DI  assicurare  alle  famiglie  parita'  nelle condizioni di accesso e pari opportunita' per la crescita dei  figli, nonche' misure di contrasto della  poverta'  educativa  minorile,  in particolar modo nelle zone ad alto rischio, quali le periferie urbane e le aree interne;

b) prevedere misure di sostegno alle famiglie mediante contributi destinati a coprire, anche per l'intero  ammontare,  il  costo  delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi  per  l'infanzia, secondo  i  requisiti  di  accreditamento  previsti  dalla  normativa vigente,   e   delle   scuole   dell'infanzia,    nonche'    mediante l'introduzione di servizi di supporto, anche individuale,  presso  le rispettive abitazioni per le famiglie con figli di eta'  inferiore  a sei anni; 

c) prevedere che i servizi per  l'infanzia  di  cui  al  presente comma  possano  essere  erogati  anche  con  modelli   gestionali   e strutturali flessibili, in grado di tenere conto delle varie esigenze dei genitori, di ottimizzare i costi e di coinvolgere  attivamente  i loro fruitori e la comunita' locale; 

d) prevedere ulteriori misure di sostegno e contributi  vincolati alle famiglie per le spese sostenute per i figli con disabilita', con patologie fisiche o psichiche invalidanti, compresi  i  disturbi  del comportamento   alimentare,    ovvero    con    disturbi    specifici dell'apprendimento o con  bisogni  educativi  speciali,  comprese  le spese di cura e di riabilitazione  e  per  attivita'  terapeutiche  e ricreative svolte da  soggetti  accreditati,  fino  al  completamento della scuola secondaria di secondo grado; 

e) prevedere misure  di  sostegno  alle  famiglie  per  le  spese sostenute  per  i  figli  in  relazione  a  viaggi   di   istruzione, all'iscrizione annuale o all'abbonamento  ad  associazioni  sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti destinati alla pratica sportiva nonche' alla frequenza di  corsi  di  lingua  straniera,  di arte, di teatro e di musica;

f) razionalizzare le misure di  sostegno  alle  famiglie  per  le spese sostenute per i  figli  in  relazione  all'acquisto  di  libri, diversi da quelli di cui alla lettera g), e di biglietti di  ingresso  a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, musei, mostre ed eventi culturali,  monumenti,  gallerie,  aree archeologiche e parchi naturali, anche in raccordo con le  misure  di sostegno  alla  diffusione  della   cultura   gia'   previste   dalla legislazione vigente, quali la Carta elettronica di cui  all'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e la Carta  della cultura di cui all'articolo 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15;

g) nel  rispetto  del  riparto  costituzionale  delle  competenze legislative dello Stato, delle regioni e delle province  autonome  di Trento e di Bolzano,  prevedere  il  potenziamento  delle  misure  di sostegno alle famiglie meno abbienti  per  l'acquisto  dei  libri  di  testo per la scuola secondaria di primo e  di  secondo  grado,  anche attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica dell'assegno unico e universale, di cui alla legge  1°  aprile  2021,  n.  46,  ai  fini dell'efficace e tempestivo accesso ai benefici da parte  di  tutti  i nuclei familiari  aventi  diritto;  prevedere,  altresi',  meccanismi idonei a consentire alle famiglie meno abbienti l'accesso unitario  e integrato alle misure statali e regionali per il diritto allo studio, sulla base di appositi atti convenzionali con gli  enti  territoriali interessati; 

 h) prevedere ulteriori misure di sostegno alle  famiglie  per  le spese relative all'acquisto di beni e servizi  informatici  destinati ai figli a carico che frequentano la scuola primaria e secondaria  di primo e di secondo grado e che non  beneficiano  di  altre  forme  di sostegno per l'acquisto di materiale didattico; 

i) prevedere specifici benefici fiscali aggiuntivi per  le  forme di welfare  aziendale  individuate  dalla  contrattazione  collettiva aziendale aventi ad oggetto misure di sostegno all'educazione e  alla formazione dei figli nonche' alla tutela  della  loro  salute,  anche mediante appositi strumenti assicurativi; 

l) prevedere che i benefici e le prestazioni di cui  al  presente comma siano corrisposti nella forma di  agevolazioni  fiscali  ovvero mediante l'erogazione di una somma di denaro allo scopo  vincolata  e nell'ambito di limiti di spesa  programmati  compatibilmente  con  le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8; 

m) prevedere che le disposizioni delle lettere da a) a c) e da e) ad i) siano attuate tenendo conto delle esigenze specifiche  in  caso di presenza di una o piu' persone  con  disabilita'  all'interno  del nucleo familiare e considerando tra le spese rilevanti ai fini  delle predette disposizioni anche quelle  legate  a  servizi,  attivita'  e prestazioni di  accompagnatori,  assistenti  personali,  educatori  o altri operatori in favore della persona con disabilita'. 

GuardiaCivica - LEGGE 7 aprile 2022, n. 32 - Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. Esaminiamo l'articolo 2.

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